di Roberto Bellini, direttore generale Assosoftware
Con la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle Entrate del modello «Cu» 2017 si rendono definitivi modelli e istruzioni necessari alle software house per lo sviluppo dei programmi che automaticamente possono compilare le certificazioni partendo dalle informazioni archiviate nel corso del 2016 nell’elaborazione dei cedolini paga.
Sul punto si attendevano chiarimenti più volte sollecitati prima dei conguagli paghe di fine anno; invece, leggendo le istruzioni e le specifiche tecniche della «Cu» 2017, nonché le istruzioni del modello 730/2017 in merito alla sezione della detassazione dei premi di risultato, rileviamo delle indicazioni che non erano in alcun modo ricavabili in corso d’anno in base alla normativa vigente e più in particolare:
1) nel caso di premi erogati da più sostituti d’imposta, il limite fino a 2.500 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati nelle certificazioni è di ammontare superiore ai 2mila euro;
2) il limite fino a 2.500 euro non può essere applicato dal sostituto che ha coinvolto pariteticamente i lavoratori, se il precedente datore di lavoro (con limite detassabile pari a 2mila euro) ha corrisposto premi di risultato assoggettabili a imposta sostitutiva;
3) nel caso in cui il «codice detassazione» applicabile dall’ultimo sostituto sia diverso da quello del precedente datore di lavoro, il sostituto che effettua il conguaglio non può sfruttare il limite più elevato e deve rimettere in discussione l’operato del precedente datore di lavoro, recuperando a tassazione ordinaria, in tutto o in parte, il premio già erogato.
È evidente che al 16 di gennaio 2017, data in cui è avvenuta la pubblicazione dei modelli definitivi, la maggior parte dei conguagli paghe relativi al 2016 erano già stati effettuati e ovviamente non hanno potuto tener conto delle indicazioni presenti nelle istruzioni della «Cu» 2017 e nel modello 730/2017.
Considerato inoltre che non ci sono i tempi tecnici per intervenire nuovamente sulle procedure di conguaglio, e non è opportuno chiedere a tutti i sostituti di rieseguire “a tappeto” le attività di conguaglio per gestire una casistica residuale, riteniamo che il lavoratore che si troverà in una delle condizioni sopra citate dovrà necessariamente procedere al ricalcolo della detassazione tramite il modello dichiarativo 730 o Unico.
È auspicabile a questo punto che l’agenzia delle Entrate chiarisca in modo inequivocabile come comportarsi in queste situazioni e disciplini al più presto con un’apposita circolare il conguaglio complessivo della detassazione (legge 208/2015 e legge 232/2016) nel caso di più rapporti nell’anno, per consentire l’adeguamento del software a partire dai conguagli del 2017.