Tra le richieste di supporto che sono pervenute alle software house in queste settimane dai propri clienti, merita di essere segnalata quella correlata alle modalità operative da adottare, da parte dei soggetti che adottano regime speciale dell’Iva previsto per le agenzie di viaggi e turismo in base all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, per la registrazione delle fatture di acquisto la cui Iva normalmente va assolta in reverse charge.
Apparentemente l’applicazione dell’Iva sugli acquisti in reverse charge non sembrerebbe compatibile con il suddetto regime di cui all’articolo 74-ter, la cui natura di disposizione speciale, in linea di principio, prevale su quella generale che prevede l’inversione contabile.
Tuttavia non è così come, con disamina approfondita, ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 11739/2022 del 12 aprile, secondo la quale «il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi».
La spiegazione, in estrema sintesi, è molto semplice:
– qualora ci si trovi nella situazione in cui un fornitore estero, privo di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, effettui una prestazione con rilevanza Iva in Italia, per prima cosa l’Iva dovrà essere assolta dal cliente cessionario/committente «per conto» del cedente/prestatore, mediante inversione contabile (autofattura o integrazione);
– a sua volta, qualora il cliente cessionario/committente operi in un regime speciale quale quello previsto dall’articolo 74-ter e quindi determini l’Iva dovuta con il meccanismo «base da base», potrà altresì computare nel calcolo del costo la fattura d’acquisto tenendo conto anche dell’Iva (al lordo).
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’affitto di un immobile situato in Italia, di proprietà di una società con sede nel Principato di Monaco, priva di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia. La regola di territorialità dell’Iva, stabilita dall’articolo 7, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, prevede che la prestazione in questione sia imponibile in Italia.
Pertanto, in base all’articolo 17, commi 2 e 3, del Dpr 633/1972, obbligato al pagamento dell’Iva per l’acquisto di tali prestazioni di servizi era il cessionario/committente, ancorché quest’ultimo aderisse al regime speciale previsto dall’articolo 74-ter.
Analogo comportamento dovrà essere adottato anche nei casi nei quali l’agenzia viaggi (o il tour operator che organizza pacchetti turistici) acquisisca i servizi da fornitori esteri cosiddetti consolidatori che, ad esempio, offrono alle agenzie servizi di alloggio presso strutture alberghiere o noleggi di automezzi ubicati in Italia.
È piuttosto probabile che, qualora tali acquisti per i quali risulta necessaria l’integrazione dell’Iva siano di tipo intracomunitario, i software siano già in grado di operare correttamente, in quanto tale tipologia di acquisti è da sempre soggetta all’inversione contabile.
Diverso è il caso in cui l’acquisto sia effettuato da un fornitore extra Ue e sia necessario ricorrere all’autofatturazione. Tale fattispecie potrebbe non essere gestita da tutti i gestionali in quanto, in passato, non risultava necessario autofatturare tali tipologie di operazioni passive, qualora queste concorressero alla liquidazione Iva «base da base». In ogni caso sarà probabilmente opportuno, per tutti gli stakeholders, attendere un pronunciamento ufficiale da parte delle Entrate prima di modificare comportamenti già in essere da molti anni, in considerazione del fatto che nell’ordinamento italiano l’ordinanza della Cassazione non ha diretta valenza di legge.
Le software house, con il supporto di AssoSoftware, che ha già posto la questione all’Agenzia, valuteranno le modifiche da apportare alle proprie procedure e ne daranno comunicazione ai propri clienti, non appena disporranno delle necessarie informazioni. Nella consapevolezza che eventuali correttivi dovrebbero essere possibili anche il prossimo anno, nella dichiarazione annuale Iva.