Tra le domande che, di tanto in tanto, vengono poste alle software house dai propri clienti, ce n’è una relativa alla liquidazione Iva delle operazioni in reverse charge che, qualora la problematica non sia già stata affrontata in precedenza, rischia di mettere un po’ di scompiglio nei reparti di assistenza e di produzione.
Si tratta del caso, ad esempio, di una fattura di acquisto datata 31 marzo, ricevuta il 1° aprile, per la quale l’Iva deve essere assolta con il meccanismo del reverse charge.
Poiché la fattura di acquisto è datata 31 marzo, l’Iva a debito sulla cessione compensativa sembrerebbe dovuta in riferimento allo stesso mese di marzo (ovvero al primo trimestre per i soggetti trimestrali), mentre la detrazione dell’Iva è sicuramente possibile solo a partire dal mese di aprile (ovvero dal secondo trimestre per i soggetti trimestrali) in cui è stata recapitata da Sdi.
Se così fosse, ciò comporterebbe la necessità di versare l’Iva a marzo (ovvero nel primo trimestre) per poi recuperarla ad aprile (ovvero nel secondo trimestre). Ma è davvero così? La risposta fortunatamente è negativa. Vediamo ora il perché.
Per le operazioni passive in reverse charge, i termini di registrazione delle fatture differiscono a seconda che si renda applicabile la procedura di integrazione, possibile solo per le fatture nazionali o comunitarie, ovvero quella di autofatturazione, necessaria per gli acquisti extra Ue.
Nell’ipotesi in cui sia necessario emettere l’autofattura, questa va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato in base all’articolo 6 del Dpr 633/72, e va annotata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione.
In caso di autofattura, dunque, risulta ininfluente il momento di ricezione del documento di acquisto e l’esigibilità dell’Iva corrisponde alla data in cui viene emessa l’autofattura, data a partire dalla quale è anche possibile l’esercizio del diritto alla detrazione.
Nell’ipotesi, invece, in cui sia possibile effettuare l’integrazione della fattura nazionale o comunitaria, vi sono due norme che occorre prendere in considerazione:
– l’articolo 47 del Dl 331/93, che prevede che per gli acquisti comunitari ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72, e per gli acquisti intracomunitari, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente»;
– l’articolo 17, comma 5, del Dpr 633/72, che prevede che per gli acquisti in reverse charge nazionali, la fattura debba essere integrata e annotata nel registro delle fatture emesse «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese».
Quindi, in entrambi i casi, il puntamento è sempre al mese della data di «ricezione» o di «ricevimento» del documento di acquisto, e mai al mese della data di emissione del documento stesso.
Il tutto trova conferma nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro» dell’agenzia delle Entrate, la quale, in riferimento al documento TD17 «Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero», specifica al paragrafo «Compilazione del documento» che nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica deve essere riportata:
– la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue;
– la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. Analoghe indicazioni vengono fornite a seguire in riferimento ai tipi documento TD18 e TD19.
Dunque nessun problema nel continuare a tenere allineate esigibilità e detrazione, come i software delle aziende associate ad AssoSoftware hanno sempre fatto.