Facciamo seguito alla comunicazione di Confindustria del 9 dicembre scorso in tema di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2006 (codice per le pari opportunità) e legge n. 162 del 2021 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) che le ha determinate.
Ci riferiamo, in particolare, all’articolo 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, come modificato dalla legge n. 162 del 2021, che regolamenta la trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
Il rapporto periodico, una volta compilato esclusivamente in modalità telematica nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
In tema di trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie), va dato atto che la formulazione di legge è certamente non comune, ma avendo ricevuto molti quesiti in proposito, riteniamo che sia opportuno attenersi strettamente a quanto testualmente previsto dalla legge.
Sul punto ricordiamo che il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le pari opportunità) del 7 dicembre 2021 (contenente le linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) sottolinea, al punto 3, che la mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale (per le imprese tenute a tale invio, ossia che occupano oltre cinquanta dipendenti) e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalle gare di appalto avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 77 del 2021 per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari).
A ragione di tale previsione riteniamo opportuno, e anche a seguito di un confronto avuto per le vie brevi con il Ministero del Lavoro, consigliare alle imprese prive di rappresentanze che, in caso di partecipazione a gare d’appalto (per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR o dl PNC), alleghino alla presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, un’autodichiarazione che attesti l’assenza di rappresentanze sindacali in azienda.