Comunicato interno Assosoftware – 14/06/2013

Il 24 Maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’integrazione all’allegato D (Circolare per la liquidazione del modello 730/2012) dove al punto g) riporta la seguente integrazione:
“Si evidenzia che ai fini dell’applicazione di eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni, si deve osservare quanto disposto dall’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011, il quale ha previsto che, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali, si deve tenere conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Pertanto, ai soli fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare dell’imponibile relativo all’addizionale comunale (ovvero del reddito complessivo) deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca di cui al rigo 6 del mod. 730-3. “
Il 1 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E conferma l’impostazione della Circolare 730 ampliando l’applicazione anche all’addizionale regionale:
“Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare dell’imponibile relativo all’addizionale regionale o comunale (ovvero l’ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a quest’ultimo l’esenzione) deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca”

Tale intervento modifica in modo sostanziale la determinazione dell’Addizionale comunale e regionale Irpef specificando un criterio che, se calato nelle molteplici tipologie di esenzione e determinazione dell’imposta deliberate dai Comuni, pone non pochi problemi agli operatori del settore. In particolare non sono specificate le regole di calcolo in presenza di aliquote differenziate per scaglioni di reddito con o senza franchigia di esenzione.
Ad integrazione delle istruzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate e per dare un indirizzo uniforme agli operatori del settore, Assosoftware suggerisce ai propri associati le seguenti modalità di calcolo:

– Si effettua il controllo tra il reddito cumulato dell’imponibile della cedolare secca e la soglia di esenzione solo nell’ipotesi che il reddito imponibile relativo all’addizionale comunale regionale risulti inferiore alla soglia di esenzione;

– Se il reddito cumulato dell’imponibile della cedolare secca risulta superiore alla soglia di esenzione non trova applicazione l’esenzione prevista e tutto il reddito imponibile relativo all’addizionale comunale deve essere assoggettato al calcolo dell’addizionale utilizzando la percentuale unica prevista, ovvero quella relativa al primo scaglione di reddito, a prescindere che gli scaglioni siano da applicarsi sul reddito complessivo o sulla parte eccedente la fascia immediatamente precedente.

Di seguito alcuni esempi di calcolo:

Esempio 1
rigo 71 mod-730-3 = 11.000 
rigo 6 mod. 730-3 = 3.000

Comune di ARESE
Limite di esenzione: 12.000
Aliquota a fasce di reddito con 0,45% sul reddito fino a 18.000

Il reddito imponibile per il calcolo dell’addizionale comunale è inferiore alla soglia di esenzione (11.000); sommo quindi anche il reddito da cedolare (14.000); il soggetto non è più esente e si calcola l’addizionale dello 0,45% sul reddito imponibile di 11.000 (rigo 71 del 730-3).

Esempio 2
rigo 71 mod-730-3 = 11.000 
rigo 6 mod. 730-3 = 6.000

Comune di BESATE
Limite di esenzione: 15.000
Aliquota a scaglioni con 0,3% sul reddito da 15.001 fino a 32.600

Il reddito imponibile per il calcolo dell’addizionale comunale è inferiore alla soglia di esenzione (11.000); sommo quindi anche il reddito da cedolare (17.000); il soggetto non è più esente e si calcola l’addizionale dello 0,3% sul reddito imponibile di 11.000 (rigo 71 del 730-3).

Milano, 14 giugno 2013

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