E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

La legge composta dalle seguenti due sezioni:

  • Sezione I, “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”;
  • Sezione II, “Approvazione degli stati di previsione”.

La Sezione I consta del solo articolo 1; la Sezione II è composta da 21 articoli.

La parte dispositiva della legge è l’articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). In questa sede ci limitiamo ad un primo rapido esame di alcune disposizioni dell’articolo 1 di maggiore interesse. Tra le misure volte allo sviluppo delle imprese si segnalano le seguenti disposizioni in materia di:

Credito d’imposta

Beni materiali funzionali

  • viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

Beni immateriali

  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024) (comma 44);
  • viene modificata ed estesa la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare: il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni (comma 45);

Nuova Sabatini

  • viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027 (commi 47-48);
  • viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate (commi 478-479);

Aggregazioni tra imprese

  • viene estesa al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le aggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l’operatività. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro – senza il pagamento di alcuna imposta (commi 70-71);

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

  • viene adeguata alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, consentendo, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (comma 175);

Fondo per la crescita sostenibile

  • viene snellita la disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, laddove prevede la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Le modificazioni riguardano gli investitori di cui si può avvalere il MISE, con espresso rinvio alle sole società finanziarie appositamente costituite (e partecipate dallo stesso MISE) al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro (comma 746);

Fondo per il sostegno alla transizione industriale

  • viene istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate (commi 478-479);

impresa artigiana

  • viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, un Fondo per la tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata (comma 700);

Sistema camerale

Sotto un profilo ordinamentale, va segnalato la previsione di un termine per favorire la conclusione del riordino del sistema camerale, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione di tale percorso al 30 giugno 2022 e definisca le modalità di attuazione del riordino, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Le procedure di riordino non concluse alla data del 30 giugno 2022 sono sottoposte alle modalità di riordino definite dal MISE (commi 978-979).

Contratti di sviluppo; salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa; autoimprenditorialità

Meritano di essere segnalati anche alcuni dei più significativi rifinanziamenti disposti all’interno della Sezione II (Stati di previsione dei Ministeri), con particolare riferimento allo stato di previsione del MISE. Si segnalano i rifinanziamenti riguardanti:

  • i contratti di sviluppo nel settore industriale (+400 milioni nel 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) “Incentivazione del sistema produttivo”);
  • il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (+100 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) “Incentivazione del sistema produttivo”);
  • gli interventi per l’autoimprenditorialità (+ 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024) (Missione (11) programma (11.7) “Incentivazione del sistema produttivo”).

Altre misure per le imprese sono volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese attraverso disposizioni relative a Fondo rotativo, Fondo per la promozione degli scambi, Fondo di garanzia PMI, intervento straordinario in garanzia di SACE, Fondo per il Green New Deal.

La legge contiene inoltre numerosissime norme nelle seguenti materie:

  • lavoro, occupazione e previdenza;
  • ambiente e territorio;
  • trasporti;
  • infrastrutture;
  • ordinamento giudiziario;
  • sanità;
  • politiche sociali;
  • scuola, università, alta formazione e ricerca;
  • informazione;
  • politiche fiscali e finanziarie;
  • cultura e spettacolo;
  • sport;
  • enti territoriali;
  • commercio e turismo;
  • energia;
  • agricoltura;
  • difesa;
  • affari esteri;
  • politiche di genere;
  • comparto sicurezza;
  • immigrazione;
  • rendiconti e trasparenza dei partiti politici.

Si allega la legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.