L’Inail, con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, ha comunicato le Istruzioni tecniche che descrivono, per ciascuna gestione tariffaria, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei.
Ricordiamo che l’aggiornamento tariffario in argomento ha portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione di altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, all’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali, all’istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
La circolare illustra, quindi, le principali novità introdotte nelle Tariffe 2019 rispetto alle previgenti Tariffe 2000 e alcune considerazioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli da 19 a 25 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.
Le nuove Istruzioni tecniche
L’Inail descrive, quindi, la struttura delle nuove istruzioni tecniche (paragrafo B) evidenziando le principali novità per ciascun grande gruppo (per tutte le gestioni).
Gli allegati alla circolare descrivono:
- Il commento generale ai criteri relativi alle istruzioni tecniche, alla struttura ed alle caratteristiche generali delle tariffe. In questo ambito, vengono declinati e precisati il concetto di lavorazione, la identificazione della lavorazione principale e delle operazioni complementari e sussidiarie, il carattere unitario delle voci di tariffa, la classificazione delle attività non previste nella tariffa o nella gestione, la classificazione a più di una voce, la possibilità di aggiornamento parziale delle tariffe, il concetto di posa in opera, montaggio in opera ed installazione, il procedimento di classificazione tariffaria)
- Le istruzioni tecniche specifiche per ciascuna delle 4 sottogestioni. La tecnica utilizzata per la descrizione degli elementi tecnici è stata quella di proporre delle schede che, per ciascuna sottogestione, evidenziano il grande gruppo, il gruppo, il sottogruppo e la voce e riportano le eventuali informazioni provenienti dal riferimento superiore e specificano il campo di applicazione, proponendo anche un box di confronto con la tariffa del 2000 ed un box normativo per eventuali indicazioni di legge
- La classificazione nella tariffa di alcune produzioni che troverebbero potenzialmente riferimento trasversale in più voci delle tariffe. Si tratta della produzione e vendita di infissi e serramenti, delle attività di restauro artistico, della raccolta, trattamento e recupero di rifiuti (a sua volta integrata da approfondimenti circa la descrizione delle attività presenti nelle voci generali ed alla individuazione delle attività di trattamento e recupero per tipologia di rifiuto)
La circolare evidenzia poi le principali novità della tariffa, specificando che il dettaglio delle innovazioni e delle modifiche è più puntualmente contenuto negli allegati: rinviamo, quindi, all’approfondimento per ciascuna voce contenuto negli allegati.
Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT 2019)
L’Istituto non si limita a commentare le Istruzioni tecniche, ma fornisce alcune ulteriori indicazioni, relative alle modalità di applicazione delle Tariffe (MAT 2019) (punto C)[1], ai criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico (punto D) (commentando i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico (D1) ed il tasso applicabile (D2), alla rideterminazione tasso applicabile (E ed F).
Quest’ultimo punto viene declinato con riferimento alla rideterminazione del tasso per effetto della rideterminazione delle varie ipotesi di oscillazione[2].
Nel rinviare all’analisi dei singoli punti, si evidenzia che l’Istituto conferma, nell’ambito della rideterminazione dell’oscillazione in seguito ad azioni di surroga (punto E7), la propria posizione secondo la quale “La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di un’erronea esclusione di un evento dal computo delle giornate lavorative equivalenti della PAT, come per esempio se è ancora in corso l’accertamento della responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito a un’azione di surroga”.
Come si ricorderà, Confindustria aveva evidenziato l’improprietà di questa posizione, in quanto non tiene conto del fatto che la comunicazione del tasso deve avvenire necessariamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e vale per l’anno successivo, con la conseguente illegittimità di rideterminazioni retroattive. Questa posizione, avanzata da Confindustria, è stata confermata dalla giurisprudenza di merito che si è per prima pronunciata in materia.
Confindustria ha quindi immediatamente segnalato all’Inail l’improprietà della posizione, alla luce della giurisprudenza, anticipando possibili reazioni dal momento che, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza, “ove si riconosca all’INAIL la potestà di variare, per così dire ad libitum, il tasso – al di fuori di ogni termine normativo – gli si consentirebbe di poter assumere in qualsiasi momento e al di fuori di ogni prevedibilità in capo ai destinatari una decisione di enorme impatto sulle imprese assicurate, idonea ad influire sull’iniziativa economica, sui bilanci, sulle previsioni organizzative e produttive”.
La circolare si sofferma, poi, sulla riduzione del tasso medio per prevenzione (cd OT23) per evidenziare alcune novità che saranno utili per la presentazione della prossima richiesta di riduzione.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni ed iniziative al fine di approfondire il tema.
[1] Per la parte non modificata, si devono ritenere ancor oggi valide le indicazioni fornite con la circolare Inail n. 9 dell’11 febbraio 2002
[2] Per variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie, per rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie, per variazione della classificazione delle lavorazioni, per rettifica della classificazione delle lavorazioni, per rettifica della classificazione delle lavorazioni per errori nella migrazione, per errori nel computo degli eventi infortunistici definiti, in seguito ad azione di surroga, in caso di unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori