I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime One Stop Shop (OSS), sia UE che non UE, devono trimestralmente riepilogare le operazioni effettuate nel regime in questione attraverso la presentazione telematica di una dichiarazione nello Stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per i soggetti che hanno aderito al regime OSS dal 1° luglio 2021, pertanto, il termine per la presentazione della dichiarazione per il terzo trimestre del 2021 scadrà il 31 ottobre 2021.

Riportando quanto indicato nel sito web dell’Agenzia delle entrate, si ricorda che la dichiarazione IVA OSS è inviata all’Agenzia delle entrate attraverso il Portale OSS. La dichiarazione, come già detto, ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

OSS UE

  • Il soggetto passivo stabilito in Italia registrato all’OSS UE deve indicare nella dichiarazione le prestazioni di servizi a consumatori finali che risiedono in uno Stato membro diverso dall’Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
  • Il soggetto passivo non stabilito nell’UE registrato all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione solo le vendite intracomunitarie di beni.
  • L’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) registrata all’OSS UE in Italia deve indicare nella dichiarazione le vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni (si tratta delle cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano in Italia, dove risiede anche l’acquirente al quale vengono inviati).

OSS non UE

  • Il soggetto passivo extra UE registrato all’OSS non-UE deve indicare nella dichiarazione tutte le prestazioni di servizi (comprese i servizi di telecomunicazione radiodiffusione ed elettronici) effettuate a consumatori finali che risiedono negli Stati Ue (comprese le prestazioni di servizi a favore di consumatori residenti in Italia).
  • I servizi prestati a destinatari in uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro, indipendentemente dal fatto che tale stabile organizzazione partecipi o meno alla prestazione di servizi.

Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 del 12 febbraio 2020.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo. Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

Link al sito web dell’Agenzia delle entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-iva-oss

Per completezza si ricorda che Assosoftware ha fornito il 22 ottobre scorso le risposte alle FAQ fornendo alcuni chiarimenti su alcuni profili sulle operazioni OSS/IOSS (Import One Stop Shop). In particolare si forniscono chiarimenti relativamente alla compilazione del file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la fatturazione elettronica, nonché sull’inserimento di tali operazioni nella Comunicazioni Operazioni Transfrontaliere (i.e. esterometro), ovvero nel Modello Intrastat e sull’assoggettamento di tali operazioni all’imposta di bollo. Per questo approfondimento si rinvia al link:

https://www.assosoftware.it/faq?tag=1%20-%2022/10/2021%20-%20CHIARIMENTI%20SULLE%20OPERAZIONI%20OSS/IOSS