Con nota del 14 settembre (in allegato), della “Direzione centrale coordinamento giuridico” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 41-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni–bis”) convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021.
L’interpretazione fornita dall’INL coincide, in buona sostanza, con quanto sostenuto nella nostra news pubblicata il 26 luglio scorso.
Si evidenzia, in particolare che nella nota dell’INL si specifica, testualmente, che “le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”
Dunque si ha la conferma che gli accordi e i contratti, di qualsiasi livello, che individueranno “specifiche esigenze”, in base al nuovo testo dell’art. 19, comma 1, del d. lgs. n.81/2015, non sono soggette a limiti temporali di efficacia previsti dalla legge.
Con l’occasione informiamo che martedì 14 settembre è stato avviato un confronto sindacale con Cgil, Cisl, Uil per la possibile definizione di un accordo interconfederale “cedevole”, che individui alcune “esigenze specifiche” di carattere generale.
Sarà nostra cura fornire tempestive informative sull’andamento del negoziato.