Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nella Parte II, Titolo II, contiene diversi articoli sulla transizione digitale. Si tratta, più precisamente, dei seguenti sei articoli:

  • articolo 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale);
  • articolo 39 (Semplificazione di dati pubblici);
  • articolo 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari);
  • articolo 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale);
  • articolo 42 (Disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19);
  • articolo 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.C. n. 3146) è all’esame in sede referente delle Commissioni I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente) della Camera dei deputati. L’esame è iniziato il 9 giugno scorso. Relatori sono: l’on. Annagrazia Calabria (FI) per la Commissione I Affari Costituzionali, l’on. Roberto Morassut (PD) per la Commissione VIII Ambiente.

Di seguito si svolge, limitatamente ai predetti articoli, una breve illustrazione, tratta dal Dossier della Camera dei deputati, delle norme in questione.

Articolo 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

L’articolo 38 interviene in primo luogo (comma 1) su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l’altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica – che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato – un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all’avviso di avvenuta ricezione. Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l’invio della notifica per raccomandata.

Un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a favorire l’utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l’introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l’accesso per proprio conto a servizi online.

Le altre misure prevedono:

  • l’attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell’obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;
  • la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;
  • l’attribuzione alle copie analogiche con l’indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
  • la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;
  • l’attribuzione all’AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’indice dei domicili digitali nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

Articolo 39 (Semplificazione di dati pubblici)

L’articolo 39, comma 1, introduce misure di semplificazione relative all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui quelle relative ai seguenti ambiti:

  • attribuzione all’ANPR del compito di garantire ai comuni i servizi necessari all’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
  • integrazione delle liste elettorali nell’ANPR;
  • esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente per il 2021;
  • utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Il comma 2 reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

  • l’eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
  • l’individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell’interoperabilità dei dati delle PA;
  • l’estensione dell’ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell’Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:
    • Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    • Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    • Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU);
    • Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
  • l’individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, all’esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

Articolo 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

L’articolo 40 prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell’occupazione di suolo pubblico necessari per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (comma 3). Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della Conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l’autorizzazione dell’intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l’interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.

Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica (comma 1).

Il comma 4 introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga con la metodologia della micro-trincea prevedendosi un ulteriore semplificazione con particolare riferimento all’esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle Soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali.

Il comma 5 prevede (anche in tal caso fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l’installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La rubrica dell’articolo fa riferimento alle agevolazioni per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari che non trova riscontro nel contenuto della disposizione dell’articolo.

Articolo 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

L’articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

In primo luogo, le violazioni, accertate dall’AgID, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all’accertamento delle violazioni consegue l’irrogazione da parte dell’AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro per:

  • mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
  • violazione dell’obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
  • mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;
  • l’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;
  • violazione dell’obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l’identificazione degli utenti dei servizi on-line;
  • violazione dell’obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
  • non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud.

In terzo luogo, si prevede l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell’amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario ad acta.

Infine, si attribuisce all’AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

Articolo 42 (Disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19)

L’articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) – relativa all’emissione e alla validazione delle medesime certificazioni – e all’accesso da parte dell’interessato alla certificazione.

Articolo 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

L’articolo 43 consente al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei S.p.A., tramite apposite convenzioni, per servizi informatici e per la realizzazione di progetti mediante piattaforme informatiche.

Fonte: Dossier “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – 8 giugno 2021 – Camera dei deputati