Si allega la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 40 del 1° giugno 2021, “Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –Sospensione dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti”.
Le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali non sono ricomprese nella sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “decreto Cura Italia”).
La risoluzione chiarisce che non saranno dovute sanzioni ed interessi qualora i contribuenti, constatando di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano immediatamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
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