di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Il provvedimento delle Entrate 113064/2021 del 7 maggio ha stabilito le regole, valide per l’anno 2021, per l’accesso, da parte dei contribuenti e degli intermediari abilitati, a partire dal 10 maggio 2021, alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche precompilate relative all’anno di imposta 2020.
Ricordiamo che, qualora l’accesso sia effettuato dal contribuente, i dati visibili riguarderanno il dettaglio di tutte spese mentre qualora l’accesso sia effettuato dal sostituto che presta assistenza diretta o dall’intermediario fiscale (Caf o professionista abilitato), i dati di dettaglio del modello precompilato, a causa delle limitazioni imposte da Garante della Privacy, saranno esposti in modalità aggregata.
Restano invariate le modalità di consultazione che prevedono, per gli intermediari fiscali, la possibilità di nomina dei propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.
In alternativa è possibile, per gli intermediari fiscali, accedere ai modelli 730 precompilati in modo massivo, mediante la trasmissione all’agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, di un file di richiesta, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali è stata acquisita apposita delega, integrato di alcuni dati di controllo (ad esempio il reddito complessivo e importo del rigo “differenza” del modello dell’anno precedente) che possano garantire che vi è un legame certo tra l’intermediario stesso e il contribuente.Tale file di richiesta può essere prodotto dai software gestionali predisposti dalle software associate ad AssoSoftware.
In risposta alle richieste pervenute tramite file, l’agenzia delle Entrate fornisce i dati del modello 730 precompilato, in un formato che può essere elaborato dai software gestionali in uso agli intermediari fiscali. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, il provvedimento prevede che debbano essere assicurati, anche da parte dei sistemi informativi in uso agli intermediati fiscali, adeguati livelli di sicurezza a protezione del patrimonio informativo.
Il provvedimento elenca, al paragrafo 3.2, i dati degli oneri detraibili e deducibili inseriti quest’anno dall’agenzia delle Entrate nel 730 precompilato, trasmessi da soggetti terzi:
• quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
• contributi previdenziali e assistenziali;
•contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del libretto famiglia;
• spese sanitarie e relativi rimborsi;
• spese veterinarie;
• spese universitarie e relativi rimborsi;
•contributi versati alle forme di previdenza complementare;
• spese funebri;
• spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
• spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
• erogazioni liberali nei confronti delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
• spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
• spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
• detrazioni spettanti a titolo di bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del Dl 34/2020.
L’agenzia delle Entrate, inoltre, utilizza ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Ricordiamo infine che, con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’agenzia delle Entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni uniche trasmesse.