Decreto-legge Sostegni: proroga al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi all’anno 2019

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. Sostegni) reca la proroga per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi all’anno 2019, tra cui le fatture elettroniche emesse e ricevute in tale anno per mezzo del Sistema di Interscambio. L’articolo 5 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19), comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, proroga al 10 giugno 2021 il termine – già fissato al 10 marzo 2021 – per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi all’anno 2019, tra cui le fatture elettroniche emesse e ricevute in tale anno per mezzo del Sistema di Interscambio.

La notizia della proroga era stata anticipata dal Ministero dell’economia e delle finanze con il comunicato stampa del 13 marzo 2021.

La disposizione del comma 16 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 41 del 2021 afferma: “Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489.”.

La disposizione normativa ha prorogato di tre mesi il termine per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi all’anno 2019, che sarebbe dovuta essere stata effettuata entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019, l’art. 3 del decreto-legge n. 157 del 2020 (decreto Ristori quater) ha prorogato al 10 dicembre 2020 la scadenza fissata al 30 novembre 2020, cosicché la conservazione sostitutiva – che sarebbe dovuta essere effettuata entro il 10 marzo 2021 – risulta differita al 10 giugno 2021.