Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate su cumulabilità per credito d’imposta investimenti 4.0 e credito di imposta sisma centro Italia

Si allega la risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 157 del 5 marzo 2021, “Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) e articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d’imposta investimenti 4.0). Regole di cumulo”.

in merito al quesito posto sulla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, e il credito di imposta sisma centro Italia, l’Agenzia delle entrate osserva che la disciplina del credito di imposta sisma centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale. Tenuto conto che il credito di imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020 è una misura di carattere generale, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, lo stesso sia cumulabile con il credito di imposta sisma centro Italia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.