Si allega, per documentazione, l’approfondimento, pubblicato il 19 gennaio 2021, della Fondazione Studi Consulenti del lavoro “Legge di Bilancio: l’agevolazione ad assumere donne”.
L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha previsto, in via sperimentale, l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne. Invero, non si tratta di una nuova agevolazione in quanto richiama espressamente quella già prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – cd. legge Fornero – che, sin dal 2013, prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che assuma lavoratrici in determinate condizioni soggettive.
La legge n. 178/2020 ha, infatti, stabilito che l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel periodo 2021-2022, si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Salvo le specifiche disposizioni previste dalla stessa legge di Bilancio, la disciplina applicabile è pertanto quella prevista dalla legge n. 92/2012.