di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware
L’articolo 4 del decreto legislativo 127 del 2015 prevede che l’agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dalle operazioni 2021 mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in un’area riservata del sito delle Entrate, le bozze dei registri Iva delle fatture di cessioni e acquisti (articoli 23 e 25 del decreto Iva), utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.
A motivo del suo carattere sperimentale il progetto della precompilazione Iva, avviato da Agenzia Entrate a parziale recepimento di quanto definito all’articolo 4 del Dlgs 127/2015, non avrà molto appeal sugli intermediari fiscali e sulle stesse aziende dal momento che, senza un adeguato supporto assicurato dalle soluzioni applicative gestionali, entrambi andrebbero incontro ad un aggravio in termini di attività di verifica aggiuntiva: infatti, è noto che le informazioni presenti negli archivi contabili elettronici di studi e imprese sono qualitativamente più puntuali rispetto a quelle che sono nella disponibilità dell’agenzia delle Entrate. Quest’ultima, per esempio, non dispone di alcuni dati basilari ai fini della compilazione dei registri, come nel caso delle fatture analogiche, dell’inerenza dei costi, della parziale o totale indetraibilità, dei movimenti non Iva quando i registri rivestano significatività anche ai fini delle imposte dirette.
E tale attività di controllo supplementare sarebbe da espletare senza per contro avere vantaggi concreti, perlomeno nella riduzione dei termini del periodo di accertamento.Non pare scorgervi un sostanziale beneficio nemmeno nella possibilità di ovviare alla tenuta dei registri (articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972), così come previsto all’articolo 4 del Dlgs 127/2015; in molti casi, le aziende (o più spesso i loro intermediari fiscali) saranno costretti a mantenere la dotazione dei registri sopra menzionati dal momento che gli stessi, per diverse fattispecie a cui è riservato il progetto di precompilazione Iva (soggetti in regime di contabilità semplificata), assolvono anche alla funzione di registri ai fini delle imposte dirette.
Oltre a ciò, come si accennava, l’introduzione del nuovo processo di precompilazione Iva portato avanti unilateralmente dall’agenzia Entrate non sarebbe agevolato, nella fase sperimentale, da specifiche funzionalità introdotte nei gestionali in uso presso gli studi professionali, come l’accesso diretto ai dati della precompilata o l’aggiornamento automatico dei registri Iva proposti con i dati prelevati dai gestionali. Tutte funzionalità che al momento non sono implementabili, sia per la mancanza di specifiche Api (Application programming interface) nei servizi dell’agenzia delle Entrate, sia perché i produttori di software in questo momento sono già impegnati con l’aggiornamento dei prodotti in vista delle scadenze fiscali ordinarie, tipiche dei prossimi mesi, e in riferimento ai nuovi temi straordinari introdotti dalla normativa emergenziale.
La creazione di una piattaforma di Api da parte dell’agenzia delle Entrate per accedere ai servizi online in cooperazione applicativa rimane un requisito irrinunciabile per questo e per molti altri progetti dove l’interoperabilità con i software gestionali è un elemento determinante.
Come abbiamo recentemente sostenuto in una campagna informativa caratterizzata dall’hashtag #ApiFirst, quando si offrono servizi online da parte della Pa si devono contemporaneamente, anzi prima, mettere a disposizione i componenti (Api) per dialogare con i sistemi esterni.
L’implementazione di specifiche funzioni di cooperazione applicativa tuttavia deve essere programmata per tempo perché richiede un’attenta ed esaustiva analisi software, oltre ad investimenti di sviluppo che se eccessivi e non ottimizzati si tradurrebbero in maggiori costi da sostenere per gli studi e di conseguenza, in ultima analisi, per le aziende finali.
È da considerare infine che il progetto di precompilata Iva si inserisce, oltre modo, in un contesto di alta criticità, in cui le imprese stanno affrontando una difficile situazione economico-finanziaria a causa degli effetti della pandemia sul sistema produttivo del Paese, per cui non costituirà per loro una priorità imprenditoriale rispetto ad altre necessità a cui dovranno certamente dare precedenza.
Stanti le valutazioni sin qui addotte, rimane solo da chiedersi quale possa essere il valore di una digitalizzazione – solo supposta, ma non concretamente realizzabile – del processo di compliance in questa nuova declinazione tra contribuente e amministrazione finanziaria dello Stato.