Si allega il messaggio dell’INPS n. 102 del 13 gennaio 2021, “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento”.

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi dalle norme emergenziali. È stato previsto che il versamento potesse avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale; il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili entro il 31 dicembre 2020, mentre per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

I successivi messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020 illustrano le modalità di versamento dell’importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021 l’INPS fornisce le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.