LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK, SEMPLIFICAZIONE FISCALE, IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE, MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che si allega,, all’articolo 1, contiene numerose norme di interesse per le imprese. Facendo seguito alla comunicazione di “Notizia Flash” del 30 dicembre 2020 concernente l’approvazione della legge, si riporta di seguito un Focus su alcune norme della legge medesima relativamente a:
· lotteria dei corrispettivi e cashback (commi 1095-1097);
· semplificazione fiscale (commi 1102-1107);
· imposta di bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108);
· memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (commi 1109-1115).
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Lotteria dei corrispettivi e cashback (commi 1095-1097)
I commi 1095-1097 recano modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Le lettere a) e b) del comma 1095 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”). La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1) stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).
Il comma 1096 reca novella all’art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l’altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell’art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della
lotteria e non più, come nel testo vigente, “all’attribuzione dei premi”.
Il comma 1097 reca novella ai commi 288 e 290 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) in materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback). L’articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall’art. 73 del d.-l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest’ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. La modifica in esame propone di sopprimere la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo possa essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale. L’emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” ai sensi dell’art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva. Come detto, la novella in esame propone l’abrogazione delle disposizioni inerenti all’incremento del fondo.
Semplificazioni fiscali (commi 1102-1107)
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, i commi 1102-1107, introducono alcune norme di semplificazione fiscale.
Le norme:
· allineano per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
· stabiliscono che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e introducono nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
· estendono al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
· semplificano la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA;
· prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviino al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP.
Termini trimestrali annotazioni IVA
In particolare, il comma 1102 modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell’imposta.
Si ricorda che per tali contribuenti rimane l’obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Il nuovo comma 3-bis introdotto dalla disposizione in esame allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. A tal fine la norma prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Abolizione esterometro
Il comma 1103 stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio. La norma – modificando l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che aveva stabilisce uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere – prevede che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.
Con riferimento alle medesime operazioni:
· la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
· la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Il comma 1104, facendo seguito alla nuova disciplina introdotta dal comma, modifica l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria
Il comma 1105 estende anche al periodo d’imposta 2021 la vigenza della disciplina prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Precompilata IVA
Il comma 1106 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA. A tale proposito si ricorda che l’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto-fiscale 2019), sostituendo integralmente l’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
· registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
· comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Successivamente l’articolo 142 del decreto-legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell’avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.
La lettera a) del comma in esame specifica che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria.
La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l’operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.
Invio dati determinazione IRAP
Il comma 1107 prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive–IRAP mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico http://www.finanze.it/. Fare clic o toccare se si considera attendibile questo collegamento.” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;”>www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108)
L’articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, norma non modificata durante l’esame parlamentare, chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa – ai sensi dell’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA – da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (commi 1109-1115)
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, commi 1109-1115, contiene norme sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
Il comma 1109, lettera a) modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
La lettera b) differisce la operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La lettera c), in conseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il comma 6 mentre la lettera d) apporta modifiche di coordinamento al comma 6-ter.
Il comma 1110, lettera a), introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie) che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Le lettere b) e c) introducono modifiche formali di coordinamento.
Il comma 1111 introduce modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
La lettera a) introduce un nuovo comma 2-quinquies che stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La lettera b) stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
La lettera c) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Il comma 1112 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). La norma stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Il comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 1114 integra l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare la norma stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata. Il comma 1115 stabilisce l’entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’articolo è stato redatto riproducendo in parte i contenuti del Dossier di documentazione del 28 dicembre 2020 sulla Legge di bilancio 2021 dei rispettivi Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0014e_vol_III.pdf?_1610274727581.