Si allega la circolare dell’INPS n. 137 del 26 novembre 2020, “Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.
Con la circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 137 del 2020 – in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’istanza per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro va infatti presentata – dai lavoratori che non hanno beneficiato della medesima indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020) – entro il nuovo termine del 18 dicembre 2020, invece che entro il 30 novembre 2020, come originariamente stabilito dal “Decreto Ristori”. Nello stesso tempo, viene rinviato anche il termine per effettuare il pagamento delle prestazioni, che saranno erogate ai lavoratori entro la fine del 2020.