Alleghiamo la circolare dell’INPS n. 132 del 20 novembre 2020, “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti”.
l’INPS fornisce ulteriori indicazioni procedurali in merito al congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Con la circolare n. 132 del 2020 l’INPS fornisce ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.