Si allega il messaggio dell’INPS n. 4254 del 13 novembre 2020, “Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo. Si ricorda che Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dalla normativa, ha notificato la misura alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, quale regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

Il messaggio dell’INPS fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano determinate indicazione indicate nel messaggio al quale si rinvia.