Si allega il provvedimento dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 0351449 dell’11 novembre 2020, “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020”.
Il provvedimento modifica quello n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini. Per effetto della modifica introdotta, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. In particolare, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali viene disposto che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.