di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Ci sono due norme, entrambe contenute nel Dl 104/2020 (decreto Agosto) come convertito dalla legge 126/2020, che hanno effetti sul calcolo degli ammortamenti dei beni strumentali.
Ci riferiamo in particolare:
•alla sospensione degli ammortamenti, prevista dai commi da 7-bis a 7-quinquies, dell’articolo 60;
•alla rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dall’articolo 110.
La prima delle due norme prevede che i soggetti che applicano le norme bilancistiche nazionali – o meglio, che non applicano i princìpi contabili internazionali – possano non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 13 ottobre 2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari), mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La quota di ammortamento non effettuata, dovrà essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio dovranno essere differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tuttavia la deduzione di tale quota di ammortamento potrà essere comunque essere effettuata nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
La seconda norma, che si applica anch’essa ai soggetti che applicano le norme bilancistiche nazionali, prevede che essi possano rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Tale rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione sarà riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo, a condizione che sia versata un’imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento.
Entrambe le norme, quindi, esplicano effetti temporalmente diversi dal punto di vista civilistico e fiscale, con la necessità concreta di adottare un doppio binario. Infatti:
•la sospensione degli ammortamenti ha effetti solo civilistici e comporta la necessità di effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi nell’esercizio 2020 e in aumento nei successivi, in relazione alla differenza temporanea tra ammortamenti civilistici e fiscali che si viene a creare e che va riassorbita. Il tutto con la necessità, nei casi in cui lo si riterrà opportuno, di effettuare un appostamento di imposte differite il primo anno e il riassobimento delle stesse nei successivi;
•la rivalutazione ha anch’essa effetti solo civilistici, perlomeno il primo anno, mentre per i successivi l’effetto fiscale è subordinato al pagamento dell’imposta sostitutiva del 3 per cento. Nel qual caso le differenze civilistico-fiscali risulteranno temporanee e potranno (eventualmente) essere stanziate e poi riassorbite le imposte anticipate. Occorrerà comunque intervenire in dichiarazione dei redditi ed effettuare una variazione in aumento nell’anno della rivalutazione e delle variazioni diminuzione in ovvero in aumento nei successivi, a seconda che si sia data o meno rilevanza fiscale alla rivalutazione.
Quindi, doppio binario praticamente necessario in entrambi i casi, salvo “forzature” di comodo atte a semplificare amministrativamente l’applicazione delle due norme.
A questo punto la domanda che sorge spontanea riguarda i software. I gestionali sono già pronti a recepire le nuove norme? Sul punto non è possibile dare una risposta. Gli analisti delle software stanno, in queste settimane, verificando funzionalità e limiti delle procedure, in relazione all’applicazione delle due norme.
Quello che si può dire è che se gli applicativi «Cespiti» già gestiscono il doppio binario, l’unico limite eventualmente da superare, in relazione alla sospensione degli ammortamenti, sarà quello di svincolare la deducibilità delle quote, dall’imputazione al conto economico.
È anche verosimile che gli applicativi che già prevedono il doppio binario, siano altresì già in grado di gestire la rivalutazione con diverso effetto civilistico e fiscale, salvo le verifiche del caso e alcuni necessari adattamenti.
Tali software – in uso prevalentemente presso gli studi professionali – sono in molti casi in grado anche di rendere automatica la compilazione delle variazioni fiscali in dichiarazione dei redditi e di gestire le scritture delle imposte differite e anticipate. Gli applicativi «Cespiti» che invece non gestiscono il doppio binario, non essendo in grado di separare i due percorsi di ammortamento e di deduzione delle quote, non potranno far altro che far seguire la deduzione delle quote, all’imputazione delle stesse a conto economico.
Quindi nel caso di sospensione degli ammortamenti, anche la deducibilità delle quote verrà sospesa a meno che l’operatore non agisca manualmente in dichiarazione dei redditi, indicandovi la variazione in diminuzione e non dovrà dimenticarsi negli anni successivi di effettuare l’operazione inversa. Nel caso di rivalutazione, stante l’impossibilità di dedurre fiscalmente la porzione delle quote di ammortamento imputabili alla rivalutazione, l’operatore dovrà agire direttamente in dichiarazione dei redditi ed effettuare le necessarie variazioni fiscali.
Le software house forniranno comunque ai propri clienti le necessarie indicazioni circa l’utilizzo delle procedure, nelle varie situazioni.