Si allega la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 498 del 23 ottobre 2020. “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Accordo di ruling c.d. “Patent Box” – presentazione delle dichiarazioni integrative da parte di una società ex consolidata di un consolidato fiscale nazionale”.
Con la risposta l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di patent box. Come è noto la legge di stabilità 2015 ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata, “patent box”, che contempla una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate precisa che in tema di Patent Box e istanza di ruling il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Viene precisato inoltre che se la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.