fisco 20 10 2020

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Dallo scorso 1° ottobre è possibile utilizzare – in via facoltativa, fino al 31 dicembre – la nuova versione del tracciato della fattura elettronica, approvata con il provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020, e successivamente modificata con il provvedimento 166579 del 20 aprile 2020.

La principale motivazione che ha spinto l’agenzia delle Entrate a promuovere il nuovo tracciato è quella di poter recepire alcune informazioni fiscali, necessarie per poter predisporre, in modo automatico, le liquidazioni periodiche, la dichiarazione annuale Iva precompilate e i registri Iva.

Stante che l’uso della precompilata è un diritto, ma non un dovere per i contribuenti, gli addetti ai lavori si sono subito chiesti se l’utilizzo delle nuove tipologie di documento, in particolare quelle da TD16 a TD19, da utilizzare per la predisposizione delle fatture attive “virtuali” collegate a operazioni passive in reverse charge, ma anche quelle legate alla fattura differita e in generale a diverse fattispecie di «Fattura TD01», possa considerarsi facoltativo, laddove non vi sia interesse a fruire della precompilata.

La domanda è di non poco conto in quanto, qualora ne fosse prevista l’obbligatorietà, occorrerebbe – per le imprese e per i soggetti che prestano loro assistenza fiscale – reingegnerizzare il flusso di lavoro, per cui a fronte di ciascuna fattura di acquisto per la quale l’Iva debba essere assolta con il meccanismo del reverse charge, occorrerebbe inviare allo Sdi una speculare fattura “virtuale” contenente la cessione compensativa, da annotare sul registro delle vendite.

Ciò è evidentemente cosa ben diversa rispetto ad assolvere l’Iva – come avviene ora – mediante integrazione della fattura di acquisto, producendo un documento aggiuntivo da conservare, o ancor più semplicemente apponendo una specifica annotazione sul registro Iva delle vendite con riferimento alla fattura di acquisto.

Sul punto siamo tutti in attesa di una conferma ufficiale dell’agenzia delle Entrate, in assenza della quale al momento – come AssoSoftware – riteniamo che tale obbligo non sussista e si potrà continuare a operare con le attuali modalità, rinunciando chiaramente agli effetti sulla “precompilata” e ai suoi potenziali vantaggi.

Provando ad andare più nel dettaglio tra le novità più significative del tracciato, segnaliamo:
•l’inserimento, all’interno dell’elemento , dei nuovi codici da TD16 a TD23, (il T20 che era già presente) utili per una gestione automatizzata delle operazioni in reverse charge di cui poc’anzi e per trasmettere alcune tipologie di autofattura;
•l’inserimento, all’interno dell’elemento , dei nuovi codici da TD24 a TD27, utili per evidenziare e distinguere tra di loro le diverse tipologie di fatture differite, per individuare le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni, le fatture per autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa.
•l’inserimento, all’interno dell’elemento , di alcuni sottocodici di dettaglio per le operazioni non soggette ad Iva (N2.x), per le operazioni imponibili che non determinano in capo al cessionario l’obbligo di assolvimento dell’Iva con il sistema del reverse charge (N3.x) e per quelle invece soggette ad inversione contabile (N6.x).

Per queste ultime, i nuovi sottocodici distinguono le cessioni di rottami e altri materiali di recupero, le cessioni di oro e argento puro, il subappalto nel settore edile, le cessioni di fabbricati, di telefoni cellulari, di prodotti elettronici, le prestazioni comparto edile e settori connessi e quelle del settore energetico, gli altri casi.

L’occhio esperto di chi è abituato a compilare il modello di dichiarazione annuale Iva, permette già di cogliere come l’indicazione di questi codici consentirà all’agenzia delle Entrate:
•di compilare in modo automatico il rigo VE25 della dichiarazione Iva del cedente e i corrispondenti righi del quadro VJ della dichiarazione Iva del cessionario;
•di venire a conoscenza che il cessionario deve assolvere l’Iva mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge.

I sottocodici di tipo N3.x, relativi alle operazioni non imponibili, consentiranno invece all’agenzia delle Entrate la compilazione dei righi VE30, VE31 e VE32 della dichiarazione Iva del cedente.

Anche per i nuovi sottocodici – come per il – stante l’eliminazione dal 1° gennaio 2021 dei codici generici N2, N3 e N6, si tratta di capire cosa succede in caso di non corretta indicazione dello specifico sottocodice, mentre si possono certamente utilizzare i vecchi codici generici fino a fine anno, ancorché si utilizzi il nuovo schema Xml.

Le software house hanno già iniziato a rilasciare ai propri clienti le mappature dei propri codici Iva interni con i nuovi codici della fattura elettronica, attività che dovrà essere completata da tutte entro la fine del 2020, in modo da consentire una transizione trasparente ai propri clienti alla nuova versione del tracciato Xml.