Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle entrate con due distinti provvedimenti ha fornito le seguenti nuove indicazioni:
con il provvedimento n. 329652 del 16 ottobre 2020 (allegato) è stato prescritto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria sono esclusivamente quelli relativi agli oneri, diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef sostenuti con le modalità di pagamento tracciabili;
con il nuovo provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020 (allegato) è stato fissato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, salvo alcune eccezioni, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili.
I due provvedimenti dell’Agenzia delle entrate concretizzano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili, introdotti dalle norme della legge di Bilancio per il 2020