Si allega la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 65 dell’11 ottobre 2020, “Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – istanze di autotutela”.

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto-legge rilancio»), convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, contiene all’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In merito l’Agenzia ha emanato:

  • il provvedimento del Direttore del 10 giugno 2020 con il quale sono stati disciplinati, ai sensi del comma 10 del citato articolo 25 del decreto-legge rilancio, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo in argomento;
  • la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 e la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, contenenti chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni in argomento.

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 65 dell’11 ottobre 2020, riguardo al contributo a fondo perduto, afferma che il soggetto richiedente può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate. Il modello dell’istanza in tal caso dovrà essere trasmesso per posta elettronica certificata alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal soggetto richiedente o dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione nell’istanza.