Si allega la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53, del 23 settembre 2020, recante “Determinazione della soglia del 10 per cento di cui all’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – IVA – Split payment e reverse charge – Trasparenza fiscale e liquidazione IVA di gruppo”.

Con la risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di “soglia del 10 per cento”, illustrando in particolare la modalità di determinazione dei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi. La risoluzione chiarisce Ai fini del calcolo della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, deve essere considerata anche l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment. Di conseguenza, anche l’IVA assolta dal committente in regime di inversione contabile si ritiene che possa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10 per cento. In merito, infine, ai quesiti formulati con riguardo alla possibilità di considerare nel calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, anche l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo, si ritiene possibile includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche.