E’ stata emanata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, recante “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici – articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” (allegata).

La risoluzione ricorda che l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

Il medesimo credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 22, spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

 

Il credito d’imposta di cui ai citati commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

“6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Per le altre indicazioni si rinvia all’allegata risoluzione.