Si allega il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 agosto 2020 (non ancora pubblicato), che definisce la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui ENEA, per superbonus e sismabonus al 110% ossia per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.
Come è noto il comma 13, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che fini della detrazione del 110 per cento e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
Il decreto ministeriale disciplina appunto il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto-legge Rilancio, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli.