di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Ogni agevolazione, anche la più semplice, sembra sempre portare con sé il peso della burocrazia. Non fa eccezione il bonus vacanze, previsto dall’articolo 176 del Dl 34/2020, spettante nella misura massima di 500 euro ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Tra le condizioni previste dalla legge per poter fruire del bonus vacanze vi è quella che le spese debbano essere sostenute in un’unica soluzione e il corrispettivo debba essere documentato da fattura elettronica o da documento commerciale, nel quale occorre che sia indicato il codice fiscale del componente del nucleo fruisce dell’agevolazione. Stante che, nella prassi, l’utilizzo della fattura elettronica appare essere molto diffuso nell’ambito dalle imprese turistico ricettive, anche rispetto al documento commerciale, si pone il problema di come compilarla, ossia di quali informazioni riportare nei singoli elementi del file Xml che compongono la fattura stessa.
Sui dati da indicare in fattura, la circolare 18/E/2020 si è espressa solo con riferimento all’obbligo di indicazione del codice fiscale del beneficiario che intende fruire dell’agevolazione, ma nulla ha detto circa l’esposizione del bonus.
Si è quindi reso necessario un intervento di AssoSoftware a supporto delle software house associate – a loro volta nella necessità di fornire specifiche indicazioni ai propri clienti per poter emettere le fatture elettroniche in modo corretto – che, il 6 luglio 2020, ha pubblicato nell’apposita area del proprio sito istituzionale, la Faq «Fatturazione elettronica con bonus vacanze» con la quale ha fornito alcune indicazioni circa i campi da compilare.
In particolare, AssoSoftware, con la sua faq, ha precisato che gli imponibili del documento non devono essere influenzati dallo sconto applicato, per cui:
•il campo <ImponibileImporto> (2.2.2.5), che si trova all’interno del blocco <DatiRiepilogo> (2.2.2), dovrà contenere l’intero importo del servizio, al lordo dello sconto;
•lo sconto applicato dovrà essere riportato valorizzando i campi dell’elemento <ScontoMaggiorazione> (2.1.1.8), che si trovano all’interno del blocco <DatiGeneraliDocumento> (2.1.1), e che fanno riferimento all’eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento.
Pur non essendo esplicitamente richiesta l’indicazione del riferimento normativo, per maggior chiarezza potrebbe essere utile inserire in fattura la descrizione «Sconto praticato in base all’articolo 176 del Dl 19/05/2020, n. 34» nel tag <Causale> (2.1.1.11) ovvero nel tag <RiferimentoTesto> (2.2.1.16.2) del blocco <AltriDatiGestionali> della riga riferita alla prestazione.
In fase di contabilizzazione automatica delle fatture attive da parte imprese turistico ricettive, è evidente che la compilazione del campo <ScontoMaggiorazione> (2.1.1.8), di solito abbinata a un conto di arrotondamento o abbuono, dovrà essere re-indirizzata al conto patrimoniale del credito d’imposta.
In base alle caratteristiche tecniche dei vari software, tale registrazione potrà essere effettuata, alternativamente:
•aprendo il credito verso il cliente beneficiario in dare per l’importo della fattura, al netto del bonus spettante, che dovrà a sua volta essere rappresentato, sempre in dare, utilizzando il conto del credito d’imposta;
•aprendo il credito verso il cliente beneficiario in dare per l’intero importo della fattura, al lordo del bonus spettante, ed eseguendo una seconda scrittura di giroconto di chiusura in avere del credito verso il cliente beneficiario per l’importo del bonus e di apertura in dare del credito d’imposta verso l’erario.
In virtù del fatto che di regola la registrazione in contabilità delle fatture attive emesse dal gestionale avviene in modo diretto e automatico, senza transitare dal file Xml, in molti casi non sarà necessario per le software house intervenire per adeguare le proprie procedure.
Nel caso, invece, fosse necessario transitare dal file Xml – ad esempio quando il software gestionale utilizzato per emettere le fatture da un’azienda sia diverso da quello in uso dal commercialista che tiene la contabilità – in assenza di adeguamenti specifici e personalizzati delle procedure da parte delle software house, potrebbe non essere possibile eseguire la contabilizzazione in modo completamente automatico, proprio in virtù del fatto che non esistono campi dedicati nel file Xml per rappresentare questa nuova fattispecie. Tuttavia, in molti casi l’operatività potrebbe essere limitata alla sola sostituzione manuale del conto di arrotondamento o abbuono con quello del credito d’imposta, attività in ogni caso circoscritta al solo 2020.