L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e per gli adeguamenti ambienti di lavoro (articoli 120 e 125 del decreto-legge Rilancio). A tal fine sono stati pubblicati (e si allegano):
- il provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020, “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, “Articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.
Il provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 10 luglio 2020 individua i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per quanto riguarda le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del DL Rilancio) e dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per quanto concerne le spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125).
La circolare fornisce chiarimenti in ordine all’interpretazione e applicazione di entrambi i crediti di imposta. In particolare, viene precisato che le attività di sanificazione possano avvenire anche avvalendosi dei propri dipendenti e collaboratori, senza doversi avvalere necessariamente di operatori professionisti.