Le misure adottate dalla decisione della Commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno previsto la possibilità di importare merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA.
Con la circolare n. 19/D del 2020 e la determinazione n. 237457 del 9 luglio 2020 (allegate), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso indicazioni sulle importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nell’ambito della decisione della Commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020 e sull’informatizzazione dell’albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia.
In particolare l’articolo 1 della determinazione direttoriale n. 237457 del 9 luglio 2020 afferma che al fine di semplificare e velocizzare, durante la fase di emergenza sanitaria, il processo connesso alle importazioni di merci destinate a limitare il contagio da Covid-19 da parte degli Enti/Organizzazioni aventi titolo a beneficiare della franchigia dai dazi all’importazione e dell’esenzione dall’IVA, ai sensi della decisione della Commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020, è istituita, nel sistema informativo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una nuova applicazione informatica sostitutiva dell’attuale procedura cartacea di svincolo diretto e celere. L’articolo 2 indica come è strutturata l’applicazione, mentre l’articolo 3 precisa che i nuovi servizi online per la gestione dell’istanza di iscrizione all’Albo dei beneficiari, e delle afferenti prenotazioni per l’importazione di merci in esenzione dal pagamento dei diritti, sono disponibili a partire dal 30 giugno 2020, e prevedono un periodo che terminerà il 20 luglio 2020 per l’effettuazione delle preliminari operazioni finalizzate alla costituzione dell’Albo stesso e delle connesse prenotazioni d’importazione, continuando qualora necessiti ad utilizzare fino alla predetta data del 20 luglio 2020 l’attuale procedura cartacea di svincolo diretto/celere.