Fisco 6 luglio 2020

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Le nuove regole di calcolo del fringe benefit, previste a partire dal 1° luglio dal rinnovato articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, per le auto concesse in uso ai dipendenti e agli amministratori, volte a premiare l’acquisto da parte delle imprese delle autovetture meno inquinanti, hanno alcuni impatti anche nell’adeguamento dei software gestionali.

 

Va infatti ricordato che il calcolo della deducibilità dei costi auto, effettuato a norma di legge, risulta particolarmente complesso, laddove occorre “incrociare” le informazioni relative al tipo di utilizzo dell’autovettura, con le modalità di acquisizione della stessa, in proprietà, a noleggio oppure in leasing.

Il calcolo va effettuato distintamente per ciascuna autovettura del parco auto dell’azienda, per la durata del possesso nell’esercizio e, all’interno dello stesso, per modalità di utilizzo e di assegnazione.

La quantificazione dei costi auto impatti sull’elaborazione del cedolino di ciascun dipendente o amministratore assegnatario mentre, e, lato fiscalità dell’azienda, sulla determinazione delle variazioni in aumento e in diminuzione da riportare sul quadro RF del modello Redditi.

Provando a esemplificare – senza pretesa di esaustività – potremmo avere, nell’esercizio, una o più delle seguenti situazioni. Vediamole nel dettaglio.
•Uso non strumentale oppure a disposizione in pool: deducibilità delle spese sostenute del 20% nel limite del costo di acquisto del veicolo, fino al tetto di 18.075,99 euro (3.615.20 euro se noleggio). In caso di leasing deducibilità del 20% del costo complessivo del contratto (maxi-canone e canoni), ragguagliato alla durata dell’esercizio e al limite di 18.075,99 euro in riferimento al costo del concedente.
•Uso promiscuo a dipendenti: deducibilità nella misura del 70% dei costi totali.
•Uso esclusivamente personale ai dipendenti: deducibilità dei costi limitata al fringe benefit.
•Uso esclusivamente aziendale ai dipendenti: deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi di noleggio che non eccede il tetto di 3.615,20 euro.
•Uso promiscuo all’amministratore (non dipendente e non professionista): deducibilità integrale delle spese con tetto di 18.075,99 euro (3.615,20 euro se noleggio) fino a concorrenza del fringe benefit, mentre l’eccedenza è deducibile nel limite del 20%.
•Uso esclusivamente personale all’amministratore (non dipendente e non professionista): deducibilità dei costi limitata al fringe benefit.
•Uso esclusivamente aziendale all’amministratore (non dipendente e non professionista): deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi che non eccede il tetto di 18.075,99 euro (3.615,20 euro se noleggio).
•Uso strumentale: integrale 100 per cento.
•Uso dell’agente o rappresentante: deducibilità al 80% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede il tetto di 5.164,57 euro.

 

I costi che devono essere presi in considerazione nei calcoli di cui sopra, sono sostanzialmente i seguenti: assicurazioni, bolli, carburanti, manutenzioni, riparazioni, custodia, autostrade, altre spese, noleggi altri servizi (n/soggetto a tetto), noleggi soggetto a tetto, ammortamenti, canoni di locazione finanziaria.

La complessità generale del calcolo è evidente, anche in considerazione del fatto che le situazioni possono essere le più varie e la medesima autovettura può subire assegnazioni diverse nel corso dell’esercizio. Inoltre, ai fini del corretto conteggio, i costi di cui sopra vanno spacchettati per autovettura.

È chiaro che per le piccole e medie imprese, dove il numero di vetture è limitato e vi è una continuità di utilizzo delle stesse negli anni, il calcolo può essere fatto manualmente. Tuttavia, le imprese più grandi, con un parco auto particolarmente esteso, spesso utilizzano moduli software che ne prevedono una gestione completa e automatizzata, in grado di fornire le informazioni necessarie ai moduli contabili e fiscali per espletare gli adempimenti di legge.

L’adeguamento dei software gestionali alle nuove norme di legge è in questo caso legato principalmente alla determinazione dell’importo del fringe benefit, stante che lo stesso viene poi utilizzato, oltre che per l’elaborazione del cedolino, anche, come abbiamo visto sopra, come elemento di calcolo del costo fiscalmente deducibile.

Secondo le nuove regole, il calcolo del fringe benefit, per la determinazione del quale finora era stato previsto l’utilizzo di un coefficiente unico del 30%, da applicare alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri a tariffa Aci, subisce le seguenti modifiche:
•il coefficiente da utilizzare si riduce al 25%, per i veicoli con valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
•il coefficiente rimane confermato al 30%, per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 60 g/km fino a 160 g/km;
•il coefficiente passa al 40% per l’anno 2020 (al 50% dal 2021), per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;
•il coefficiente passa al 50% per l’anno 2020 (al 60% dal 2021), per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.