Nelle sedute del 29 e del 30 giugno della Commissione Bilancio della Camera dei deputati è proseguito l’esame delle proposte emendative presentate al decreto-legge Rilancio (A.C. n. 2500), esame che prosegue anche nella giornata odierna.

In particolare, la Commissione ha proceduto alle votazioni di alcuni emendamenti. Per i temi di possibile interesse si segnala l’approvazione dei seguenti emendamenti.

Agevolazioni start up – emendamento 38.13 (Mor, IV); 38.23 (Madia, PD)  

Prevede di destinare fino al 5 % delle risorse pari a 10 milioni di euro stanziate per le agevolazioni alle start up al finanziamento alle iniziative di comunicazione sul sistema italiano delle start-up; di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative; di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore. La misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. Per quanto riguarda la detrazione del 50 % dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative si prevede che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000. La detrazione spetta prioritariamente rispetto alla detrazione, pari al 19 %, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, riguardante gli incentivi all’investimento in start up innovative.

Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio – emendamento 38. 020 (nuova formulazione) (D’Alessandro, IV)

E’ un articolo aggiuntivo. Prevede che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sia effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il comma 2 afferma che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile possa comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il comma 3 chiarisce che l’efficacia delle disposizioni dell’articolo è limitata ai soli fini civilistici.