di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Il consiglio direttivo di AssoSoftware, il 14 maggio ha accolto l’invito dell’agenzia delle Entrate a promuovere tra tutti i soci la messa a punto, nel minor tempo possibile, degli strumenti software necessari per l’estrazione dei dati necessari all’invio dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto spettante alle imprese e ai professionisti (articolo 25 del Dl 34/2020).

 

Le software house di area fiscale sono al lavoro per onorare l’impegno preso, con lo stesso spirito di servizio dimostrato durante l’emergenza sanitaria Covid-19 per gestire, in questi mesi, in tempi rapidissimi e in condizioni operative molto complesse, le regole straordinarie adottate dal governo soprattutto in ambito paghe e giuslavoristico.

In questo approfondimento esaminiamo la struttura del modello, a partire dalle specifiche tecniche, fornite in anteprima dall’agenzia delle Entrate ad AssoSoftware per una valutazione tecnica sui tempi di realizzazione delle procedure, con l’obiettivo di rendere più rapida possibile l’erogazione del contributo.

Dalle specifiche tecniche al modello approvato
Per effettuare la stima dei tempi di sviluppo delle procedure, in risposta alle esigenze di rapidità richieste dall’agenzia delle Entrate, è stato utile disporre di una serie di informazioni.

●Tipologia di tracciato record adottato: un tracciato standard di lunghezza fissa di 1.900 caratteri;
●complessità per estrarre dagli archivi dei gestionali l’importo dei ricavi complessivi dell’anno 2019 e i compensi complessivi dell’anno 2019, necessari per la verifica della ●spettanza del bonus e della percentuale applicabile;
●complessità per estrarre dagli archivi dei gestionali l’importo complessivo delle fatture e dei ●corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e delle operazioni effettuate nel mese di aprile 2020.

Le reali difficoltà rappresentate da AssoSoftware all’agenzia delle Entrate riguardavano soprattutto questi ultimi due punti.

Ricavi e i compensi 2019
Per quanto riguarda i ricavi e i compensi 2019, l’agenzia delle Entrate ha dichiarato che avrebbe fornito l’elenco dei righi della dichiarazione dei redditi da prendere a riferimento per la quantificazione dei ricavi stessi, sia per i soggetti in contabilità ordinaria sia per quelli in semplificata e i forfettari, nonché per i professionisti.

Dal confronto tra le parti è tuttavia emerso che sull’istanza non è di fatto necessaria l’indicazione dei ricavi e/o compensi 2019 – dati che potrebbero poi non coincidere con quelli indicati nella dichiarazione dei redditi e quindi che potrebbero esporre il contribuente a sanzioni, anche nei casi in cui la differenza fosse irrilevante – essendo di fatto sufficiente dichiarare di rientrare in una delle tre seguenti fasce di reddito:
●fino a 400 mila euro, nel qual caso l’aliquota da applicare alla riduzione di ricavi tra aprile 2019 e aprile 2020, per determinare il bonus spettante, sarà del 20%;
●oltre 400 mila euro fino a 1 milione di euro, nel qual caso l’aliquota sarà del 15%;
●oltre 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro, nel qual caso l’aliquota sarà del 10 per cento.

La seconda versione delle specifiche ha recepito tale considerazione, con l’eliminazione dei campi dei ricavi e/o compensi 2019 e l’inserimento di tre caselle, alternative, per l’indicazione della fascia di reddito in cui il contribuente si trovava in tale anno.

Fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020
Il secondo elemento di incertezza riguarda la determinazione del “fatturato”, in particolare se sia corretto o meno far riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione Iva (rigo VP2 della Lipe) ovvero, nel caso di operazioni non Iva comunque indicate in fattura, se le stesse vadano o meno considerate nel fatturato in aggiunta.

Sul punto l’agenzia delle Entrate si era già pronunciata con la circolare 9/E/2020, in merito all’analogo requisito previsto per la sospensione dei versamenti (2.2.5 quesito n. 5), precisando che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare, al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica, a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

Altro dubbio riguarda le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che non generano volume d’affari, ma che non è chiaro se rilevino nel computo del fatturato.

Per ultimo, quello delle operazioni in regime di Iva per cassa, che rilevano a livello di volume d’affari con riferimento alla registrazione essendo rilevante l’incasso solo ai fini dell’esigibilità. In questo caso è plausibile ritenere tali fatture rilevanti indipendentemente dall’incasso stesso.

In linea generale sarebbe auspicabile una regola standard che considerasse tutto il fatturato del periodo in base alla data del documento a prescindere dalle singole casistiche e particolarità, questo per evidenti motivi di semplificazione.

Secondo quanto anticipato dall’agenzia delle Entrate, la risposta a questi e ad altri dubbi dovrebbe pervenire in tempi molto brevi.