Il MEF, con la Circolare n.1/DF del 18-3-2020, ha fornito i primi chiarimenti in relazione al calcolo della rata di acconto IMU 2020, per alcune casistiche sottoposte alla sua attenzione.
Nelle esemplificazioni rappresentate il MEF ha ritenuto applicabile sia il criterio stabilito in via straordinaria per l’anno 2020 al comma 762 della L. 160/2019, che prevede una prima rata di importo “pari alla meta’ di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”, sia il criterio di calcolo ordinario, ossia definito dalla stessa norma per l’applicazione a regime.
Il criterio ordinario prevede il calcolo della rata di acconto mediante l’applicazione dell’aliquota e della detrazione IMU deliberate dal comune per i dodici mesi dell’anno precedente alle fattispecie impositive correnti, ossia realizzate nel primo semestre dell’anno d’imposta.
Tale criterio consente di limitare, in sede di calcolo della seconda rata, le posizioni con risultato a credito o comunque i casi di conguaglio tra i diversi codici tributo, rappresentativi di tipologie di immobili distinte.
Le esemplificazioni proposte nella circolare riguardano casi in cui il presupposto impositivo nasce o muta nell’annualità 2020 rispetto all’annualità precedente, ovvero cessa nell’annualità 2019, e mostrano i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione dei due metodi, senza precludere la facoltà al soggetto passivo di scegliere per ciascun caso se utilizzare un metodo o l’altro.
L’unico vincolo che emerge è la necessità di applicare per ogni comune destinatario della rata di acconto, una sola delle due alternative di calcolo a tutti gli immobili posseduti nel Comune, per evidenti motivi di razionalità.
In considerazione di ciò, l’Associazione ritiene che il vincolo coinvolga TUTTI gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel suddetto comune, siano essi ricadenti nei casi esemplificati nella circolare, siano essi oggetto di variazioni diverse da quelle esemplificate e anche nel caso in cui tutti gli immobili non siano oggetto di alcuna variazione rispetto all’annualità precedente.
N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con il Dipartimento delle Finanze.