Con riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19, si allega la circolare del Ministero dell’interno 2 maggio 2020 recante le indicazioni operative concernenti le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (che per comodità parimenti si allega), sull’implementazione delle misure della fase 2. Tra le indicazioni riportate vi sono quelle relative ad attività produttive, industriali e commerciali. Le principali misure, in vigore dal 4 maggio, ed efficaci fino al 17 maggio, sono illustrate nella circolare al fine di chiarire il punto di equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica, il contenimento dell’impatto sulla vita dei cittadini, il riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.
La circolare fornisce i seguenti chiarimenti:
· i trasferimenti e spostamenti in altra Regione sono permessi solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; quanto agli spostamenti per incontrare i congiunti, è specificato come possano verificarsi solo all’interno della propria regione;
· è in ogni caso consentito il rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo non poter procedere a ulteriori spostamenti al di fuori dei confini regionali qualora non ricorra uno dei motivi legittimi;
· viene confermato l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatte salve le attività di generi alimentari e prima necessità indicate nell’allegato 1 del decreto, a cui è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
· resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e introdotta la ristorazione con asporto, fermo restando il divieto di consumo all’interno dei locali;
· è stato ampliato il novero delle attività produttive industria e commerciali consentite. La prosecuzione delle stesse è subordinata al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, del protocollo di sicurezza nei cantieri sempre del 24 aprile e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020. È eliminata ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva;
· il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, è sostituito con un regime di controlli sull’osservanza dei predetti protocolli;
· spetta ai prefetti programmare specifici di servizi di controllo, con la possibilità di costituire nuclei a composizione mista per la verifica e l’accertamento;
· la violazione delle misure dei tre protocolli comporta le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, previste dall’art. 4 del DL coordinamento normativa Covid-19;
· si evidenzia che l’obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, al fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per vigilanza, manutenzione, sanificazione e spedizione delle merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione di beni e forniture;
· il monitoraggio della situazione epidemiologica territoriale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive, è affidato alle Regioni;
· ai Prefetti è attribuita la funzione di assicurare l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, monitorando l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.
Nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
Si allega il nuovo modulo di autodichiarazione del Ministero dell’interno per gli spostamenti.
FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla fase 2
Si riporta il link alle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul DPCM 26 aprile 2020, relative alla fase 2:
http://www.governo.it/it/faq-fasedue