Comunicazioni delle Imprese ai Prefetti per il prosecuzione delle attività produttive
Si allega la circolare del Ministero dell’interno con la quale fornisce indicazioni ai Prefetti in merito alle misure per la gestione dell’emergenza Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Si riepiloga di seguito i contenuti principali della circolare.
Attività produttive, industriali e commerciali.
La circolare ribadisce che sono tutte sospese salvo quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo. Tra le attività produttive, sono consentite:
o I servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
o Le attività funzionali alla prosecuzione delle attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo;
o La produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci;
o Ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
o Le attività di impianti a ciclo produttivo continuo.
Attività professionali.
Possono proseguire adottando ove possibile il lavoro agile e, in alternativa, attenendosi alle cautele igienico sanitarie raccomandate.
Pubbliche Amministrazioni.
La circolare afferma che il lavoro agile è assunta come modalità di lavoro ordinaria.
Comunicazioni ai prefetti.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, all’articolo 1, comma 1, lettere d) ed g), prevede che gli esercenti di attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), e quelli di attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, siano tenuti a dare comunicazione della prosecuzione di attività al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Sul punto l’allegata circolare del Ministero dell’interno chiarisce che ai Prefetti spetta una valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni previste per la prosecuzione in relazione ad ogni attività che dia comunicazione.
La circolare sottolinea come il meccanismo delineato dal DPCM “non introduce una forma di preventiva autorizzazione”, ma legittima la prosecuzione delle attività anzidette sino ad una “eventuale sospensione”.
La circolare invita i Prefetti a procedere con la massima celerità all’esame delle comunicazioni, pur sempre avvalendosi di personale tecnico qualificato onde fornire elementi idonei alla base di eventuali provvedimenti sospensivi. A tal fine, i Prefetti possono interfacciarsi con tutti gli enti territoriali, le Camere di commercio e ogni altro organismo rilevante.
La circolare raccomanda infine alle Prefetture la creazione di appositi modelli che possano essere utilizzati ai fini delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati. A tale proposito parecchie Prefetture hanno reso disponibili nei loro siti web i modelli specifici per fare le comunicazioni e alcune informazioni utili su come effettuare la comunicazione medesima.
Si allegano, senza pretesa di completezza, i link alle pagine web delle Prefetture delle diverse Province che già hanno reso disponibile i modelli e le relative informazioni. In particolare, le Prefetture in questione sono quelle di:
- Brescia (Link)
- Lecco (Link)
- Livorno (Link)
- Lodi (Link)
- Monza (Link)
- Ravenna (Link)
- Reggio Emilia (Link)
- Varese (Link)
Spostamenti.
Viene ribadito il divieto di mobilità delle persone dai Comuni in cui si trovano, salvo motivi di lavoro, urgenza o salute. Non è quindi più possibile, come in precedenza, fare rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. La circolare contempera la rigidità della disposizione anzidetta affermando che sono ammissibili gli spostamenti motivati da ragioni lavorative, d’urgenza o di salute “che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”, come ad esempio lo spostamento in altri comuni vicini per l’approvvigionamento alimentare in assenza di alternative nel proprio comune.
Con l’occasione si invia il nuovo modello per gli spostamenti predisposto dal Ministero dell’interno.