Fattura elettronica, variazione senza nota di credito in cerca di una procedura ad hoc
di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware
È sicuramente capitato a tutti di sbagliare un dato non significativo sulla fattura emessa e inviata al proprio cliente. Ai tempi della carta, di norma, si chiamava il cliente e si rinviava la fattura corretta. Ora con la fattura elettronica questa prassi non è più utilizzabile e per rinviare una fattura elettronica l’unica possibilità è annullarla con una nota di credito ed emettere la nuova fattura corretta inviandola allo Sdi.
La fattispecie della nota di credito, e più in generale delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta, è regolamentata normativamente dall’articolo 26 del Dpr 633 del 1972 che al suo prima comma recita «le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione».
Ora per inesattezze della fatturazione si possono intendere informazioni esplicitamente richiamate dall’articolo21 e specificatamente le seguenti:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
h) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Tuttavia, con l’avvio della fatturazione elettronica si sono introdotte molte altre informazioni, talune obbligatorie, altre facoltative. Alcuni esempi ripresi dalle specifiche tecniche:
•tra i dati del cedente, i dati di iscrizione all’Albo professionale (facoltativo), il regime fiscale (obbligatorio), i dati del Rea (facoltativo);
•tra i dati generali, il tipo documento (obbligatorio), i dati della cassa previdenziale (facoltativo), i dati dell’ordine di acquisto (facoltativo);
•tra i dati del Corpo fattura, il Tipo Cessione Prestazione (facoltativo) e la Natura (facoltativa).
Da osservare inoltre che talune informazioni facoltative, come ad esempio la Natura, diventano obbligatorie in talune condizioni in base ai controlli che vengono effettuati dallo Sdi.
C’è quindi da chiedersi che valore hanno dal punto di vista fiscale le informazioni che sono indicate come «facoltative»? A cosa vado incontro se per errore vengono comunicate informazioni errate? Come è possibile correggere tali informazioni?
A questa ultima domanda abbiamo già risposto dicendo che al momento non c’è una modalità di correzione di tali informazioni se non con una nuova emissione del documento previo annullamento con nota di credito.
Con le ultime variazioni alle specifiche tecniche versione 1.6, in vigore in modo facoltativo dal 4 maggio e obbligatorio dal 1° ottobre, la questione diventa ancora più complessa perché tra i vari documenti da inviare allo Sdi si aggiungono tutta una serie di fattispecie (tipi documento da TD16 a TD19) che riguardano integrazioni contabili a fatture ricevute che in realtà non rappresentano fatture vere e proprie ma registrazioni contabili che vengono effettuate unicamente per motivi compensativi dell’Iva.
Considerato quindi che non si tratta di fatture emesse, sorge il dubbio di come si possano correggere tali documenti nell’ipotesi di invio allo Sdi di un documento errato. Non sembrerebbe applicabile in questi casi l’articolo26 per correggere un documento non fattura e quindi con una nota di credito di annullamento del precedente documento inviato. Si tratta di un problema aperto a cui l’agenzia delle Entrate dovrà dare una risposta.
In linea generale, ad avviso di chi scrive, serve identificare una procedura che permetta di segnalare eventuali variazioni ai dati inviati allo Sdi quando le informazioni da variare non siano fiscalmente rilevanti ma abbiano un valore per il destinatario e, comunque, ai fini statistici.
Una modalità potrebbe essere l’apertura di una segnalazione tramite un canale telematico, ovvero la possibilità di ritrasmettere documenti senza valenza fiscale, per correggere dati statistici e da inviare al destinatario.
Sono solo ipotesi che meritano una discussione e una condivisione più ampia, magari tramite il Forum della fatturazione elettronica.