NT 10 03 2020

Deducibilità degli interessi passivi complicata dalla fiscalizzazione del Rol

 

di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware

 

Le istruzioni al modello Redditi SC 2020 recepiscono – tra le novità più rilevanti – quelle contenute nell’articolo 1 del Dlgs 142 del 29 novembre 2018, con il quale sono state riviste le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires con effetto a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 

In estrema sintesi il decreto 142/2018, modificando l’articolo 96 del Tuir, ha introdotto le seguenti novità:

ha reso deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati fino a concorrenza dell’ammontare complessivo non solo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta, ma anche di quelli riportati da periodi d’imposta precedenti;

a questo proposito ha statuito che qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e di quelli riportati da periodi d’imposta precedenti, l’eccedenza di interessi attivi può essere riportata nei periodi d’imposta successivi;

ha stabilito che l’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi,è deducibile, nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo (Rol) del periodo d’imposta e di quello riportato da periodi d’imposta precedenti, utilizzando prioritariamente il 30% del Rol del periodo d’imposta e successivamente il 30% del Rol riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente;

 

ha precisato che il Rol deve assumersi “fiscalizzato”, ossia quale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del Codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti;

ha stabilito che qualora risulti un’eccedenza del 30% del Rol dell’esercizio rispetto agli interessi passivi, questa può essere portata a incremento del Rol dei successivi cinque periodi d’imposta;

ha stabilito che il 30% del Rol residuo, che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina previgente, può essere utilizzato esclusivamente per consentire la deduzione degli interessi passivi e gli oneri finanziari dell’esercizio, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non siano stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali;

ha precisato, infine, che tra gli interessi passivi vanno computati quelli inclusi nel costo dei beni, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir.

La nuova disciplina si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa.

Le novità del quadro RF
Il calcolo della deducibilità degli interessi passivi rimane collocato all’interno del «Prospetto interessi passivi non deducibili» del quadro RF del modello Redditi SC.

Fino allo scorso anno tale prospetto era composto dai righi da RF118 a RF121. L’esposizione dei dati e il calcolo, in linea con la normativa previgente, prevedevano la possibilità di deduzione degli interessi passivi fino a concorrenza della somma degli interessi attivi e del 30% del Rol, con possibilità di riporto all’esercizio successivo esclusivamente degli interessi passivi indeducibili oppure – in alternativa – del 30% del Rol eccedente rispetto agli interessi passivi.

Da quest’anno, poiché risulta possibile – invece – riportare in avanti anche gli interessi attivi, mentre il riporto del 30% del Rol eccedente è stato limitato ai cinque anni successivi, il modello prevede 12 nuovi campi in corrispondenza dei righi da RF118 a RF121 e il nuovo rigo RF122 destinato ai «Prestiti ante 17/06/2016» con quattro campi.

In particolare:

il campo 4 del rigo RF118 è destinato all’indicazione degli «Interessi attivi precedenti periodi d’imposta» (rinumerate le successive colonne 5 e 6); tale campo è utilizzabile solo a partire dai periodi d’imposta successivi al 2019;

i campi da 1 a 4 del rigo RF119 saranno destinati dal prossimo anno all’indicazione del 30% del Rol residuo del 5°/4°/3°/2° periodo d’imposta precedente (rinumerate le successive colonne 5, 6 e 7);

i campi da 4 a 6 del rigo RF120 saranno destinati dal prossimo anno all’indicazione del 30% del Rol residuo relativo al 4°/3°/2° periodo d’imposta precedente da riportare al prossimo anno, mentre il campo 3 del rigo RF120 potrà essere utilizzato già da quest’anno per l’indicazione del 30% del Rol avanzato nel periodo d’imposta corrente da riportare al prossimo anno;

i campi da 4 a 6 del rigo RF121, si riferiscono agli interessi attivi che, al pari di quelli passivi, risultano ora riportabili negli anni successivi;

i campi da 1 a 4 del nuovo rigo RF122 sono dedicati rispettivamente al «Rol residuo», agli «Interessi passivi», agli «Interessi passivi deducibili» e all’«Eccedenza» calcolata come differenza tra la colonna 1 e la colonna 3 da riportare nel periodo d’imposta successivo.

Conclusioni
La fiscalizzazione del Rol è un’operazione non semplice, perché non è sufficiente applicare le percentuali di deducibilità ai ricavi e ai costi d’esercizio, ma occorre tener conto anche della quota parte fiscalmente rilevante di competenza dell’esercizio in relazione ai ricavi e ai costi che esplicano effetti fiscali in più esercizi.
Ciò in quanto la normativa prevede ora che la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del Codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, deve essere assunta nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa, per cui necessita anche dei differimenti temporali della rilevanza fiscale per gli elementi che ne sono caratterizzati.
Inoltre, occorre tenere conto che potenzialmente sono rilevanti anche gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b).
I software gestionali di elaborazione del modello Redditi SC sono in fase avanzata di adeguamento, il rilascio degli aggiornamenti è previsto in tempo utile per esplicare tutte le attività connesse all’approvazione del bilancio.