Emergenzaepidemiologica da COVID-2019
Si allegano i seguenti provvedimenti, adottati tra venerdì 21 e domenica 23 febbraio 2020, relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus) nel Nord d’Italia:
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 (edizione straordinaria);
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 (edizione straordinaria);
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ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020);
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circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020, “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
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ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020;
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ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 23 febbraio 2020;
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ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria 23 febbraio 2020;
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ordinanza del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 23 febbraio 2020;
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ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020;
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ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte n. 1 del 23 febbraio 2020;
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ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 febbraio 2020;
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ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 1/2020 del 22 febbraio 2020;
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ordinanza presidenziale contingibile ed urgente del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2020 del 23 febbraio 2020.
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Numeri di telefoni utili:
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Ministero della salute: numero pubblica utilità 1500
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Zona Rossa Lombardia: numero unico di emergenza Lombardia per il Coronavirus 800 894545
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Regione Veneto: numero verde 800462340