di Matteo Cremonesi e Andrea Giordan, comitato tecnico AssoSoftware
Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo meccanismo di controllo del versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, previsto dall’articolo 4 del decreto collegato alla Legge di bilancio 2020.
Prima della conversione in legge, il Decreto poneva in capo al committente l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali effettuate da imprese appaltatrici e subappaltatrici o alle quali era stato comunque affidato il compimento di un’opera o di un servizio. La disposizione originaria, che non ha visto la luce, introduceva numerosi nuovi adempimenti, sia per consentire il trasferimento della provvista necessaria al versamento delle ritenute, sia per permettere al committente di effettuare i controlli sulla corretta determinazione degli importi.
La versione definitiva dell’articolo 4 prevede comunque, in capo ai committenti, l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi. Gli appaltatori, nonché gli altri soggetti richiamati dalla norma, dovranno utilizzare F24 distinti per ciascun committente, senza possibilità di ricorrere alla compensazione, sempreché non sussistano ipotesi di non applicabilità della disciplina in esame. Infatti, l’articolo 4 trova applicazione esclusivamente con riguardo a contratti di appalto, subappalto e affidamento di opere o di servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
La norma è parsa da subito di difficile applicazione, soprattutto per i tempi ristretti di adeguamento al mutato contesto giuridico. A farne le spese sono le software house e le società di payroll outsourcing, che si trovano costrette a produrre e rilasciare soluzioni software e servizi già per il mese di gennaio.
A queste difficoltà si aggiungono i dubbi interpretativi, generati dalle laconiche previsioni normative, che nemmeno i recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati in grado di sciogliere.
Tra gli aspetti maggiormente critici si segnalano quelli inerenti al conteggio dei versamenti relativi al singolo appalto. A tal fine, occorre calcolare la retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione dell’opera o del servizio e la ritenuta sulla stessa operata. A tal proposito, la Risoluzione n. 108 dell’Agenzia delle entrate si è limitata ad affermare che la quantificazione deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Si tratta, però, di una indicazione generica, che può generare confusione tra gli operatori. Si consideri, infatti, che la retribuzione mensile e le trattenute sulla stessa operate possono afferire anche ad assenze comunque retribuite o indennizzate (malattia, maternità, ferie, etc.), così come a emolumenti non direttamente connessi all’appalto (TFR e emolumenti premiali, ad esempio). Dal punto di vista teorico tali elementi dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della disposizione in esame; dal punto di vista pratico, invece, l’esclusione di tali emolumenti non è ragionevolmente praticabile.
Da ultimo, si pone l’attenzione sull’obbligo del committente di riscontrare la corrispondenza tra gli importi indicati nei modelli F24 e le informazioni ricevute dall’appaltatore. La norma sembra introdurre solo un “obbligo di riscontro”, in assenza del quale il committente deve adottare specifiche misure. A giudizio di AssoSoftware tale obbligo non è scevro di rischi legali: benché il controllo sembri dover essere solo formale e non sostanziale, il legislatore non ne ha infatti chiarito l’estensione. Quali conseguenze potrebbe avere il committente che, in ragione dei predetti controlli, dovesse avere contezza dell’inesattezza delle ritenute operate dall’appaltatore? Ferma restando l’opportunità di informare l’appaltatore della circostanza, chiedendo le dovute precisazioni, considerate le incertezze al momento sussistenti, si ritiene opportuna l’adozione da parte dei committenti di strumenti di prevenzione dai rischi legali. In tal senso, la via contrattuale sembra essere quella privilegiata, con la previsione di specifiche clausole di manleva.