di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Uno dei temi più dibattuti, anche nei forum specializzati sulla fatturazione elettronica, riguarda la mancata emissione di una o più fatture, dovuta a problemi di trasmissione dei file Xml da parte del soggetto passivo oppure allo scarto degli stessi file Xml da parte dello Sdi.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di problemi potenzialmente rilevabili dall’operatore con la puntuale verifica della ricevuta di consegna relativa a ciascun file Xml, per i quali tuttavia tale verifica non è avvenuta a causa dell’inesperienza dell’operatore stesso ovvero per l’utilizzo di sistemi informatici particolarmente basici che non forniscono funzioni di controllo automatizzato.
Le regole della fatturazione elettronica impediscono quasi sempre l’adozione delle soluzioni “alternative” che si utilizzavano con la fattura cartacea, per cui il rischio di incorrere in sanzioni è oggi assai più concreto che in passato.
Ma quali sono le sanzioni che si applicano nel caso di mancata emissione di una o più fatture dovuta a problemi tecnici non rilevati tempestivamente?
Sul punto ci è venuta incontro la recente risposta dell’agenzia delle Entrate contenuta nel principio di diritto 23 dell’11 novembre 2019 che, nel confermare definitivamente che la mancata acquisizione del file Xml da parte dello Sdi comporta la mancata emissione della fattura elettronica, ha chiarito quali sono le sanzioni che vengono applicate per la mancata emissione e confermato la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare gli errori prima della constatazione dell’irregolarità.
I chiarimenti delle Entrate
In premessa l’Agenzia ricorda che con già con il suo provvedimento del 30 aprile 2018 (89757), poi modificato con il successivo provvedimento del 30 maggio 2019 (164664), era stato confermato che le fatture elettroniche (una o più di una) contenute in file Xml scartato dallo Sdi, si considerano non emesse (si veda il paragrafo 2.4).
La mancata emissione della fattura nei termini di legge comporta, in prima istanza, l’applicazione delle sanzioni all’articolo 6 del Dlgs 471/1997, ossia per ciascuna violazione:
•da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
•dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro, in tutti gli altri casi.
È tuttavia possibile, per il soggetto passivo, avvalersi – in alternativa tra i due e in base alla sua convenienza – di uno dei seguenti istituti giuridici:
•il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), qualora la violazione riguardi una sola o poche fatture;
•il cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997), qualora la violazione riguardi più fatture.
Il meccanismo del cumulo giuridico, in particolare, prevede l’irrogazione di un’unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave, ossia quella che comporta l’applicazione della sanzione più onerosa. La sanzione cumulativa per le molteplici violazioni sostituisce quella derivante dalla somma delle sanzioni prevista per le singole violazioni commesse.
L’agenzia delle Entrate ricorda anche che, con riferimento al primo semestre del 2019:
•le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata;
•le sanzioni sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, ossia entro il 16 novembre 2019 per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale ed entro il 30 settembre 2019 per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza mensile (termine “allungato” dalla circolare 14/E/2019).
Le prospettive
La prima considerazione è che è sempre meglio non sbagliare. E per non sbagliare occorre verificare sempre il contenuto della ricevuta di consegna sia positivo, ancorché l’emissione della fattura venga certificata con ricevuta di mancata consegna, che attesta comunque la piena validità della fattura.
Per far ciò, se il numero di fatture è davvero limitato, è possibile utilizzare un qualsiasi strumento, purché poi si applichi la necessaria diligenza nell’effettuare manualmente tutti i controlli e si abbiano le capacità tecniche per farlo.
Qualora il numero di fatture diventi consistente, sempre meglio dotarsi di strumenti informatici adeguati.
Sul punto segnaliamo che l’agenzia delle Entrate, su richiesta di AssoSoftware, dovrebbe rilasciare, indicativamente entro la fine del mese di gennaio 2020, dei nuovi sistemi di controllo via webservice che dovrebbero permettere ai software gestionali di interrogare lo Sdi ed eseguire la verifica automatizzata delle fatture consegnate e delle loro ricevute.
Ciò al fine di rendere totalmente automatico il controllo, talvolta ridondante tuttavia spesso molto utile, che già ora molti Studi effettuano manualmente, oppure utilizzando specifiche funzionalità del proprio software gestionale, che prevede lo scarico dal sito «Fatture e corrispettivi» del file Excel che riporta l’elenco delle fatture disponibili nel periodo di liquidazione e la spunta con quelle effettivamente consegnate dal cliente.
La disponibilità di tali strumenti di interrogazione permetterà di effettuare i controlli in modo preventivo, riducendo ulteriormente il rischio di errori e quindi di incorrere in sanzioni.