di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
In questo nostro appuntamento settimanale, proveremo a chiarire alcuni aspetti operativi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, la cui entrata in funzione è stata posticipata, per la seconda volta, al 1° luglio 2019 rispetto al termine originariamente previsto.
Servizio che, a causa di una certa similitudine e assonanza tra le parole “consultazione” e “conservazione”, è stato in passato talvolta confuso – anche dagli addetti ai lavori – con il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.
Ma si tratta di due cose bene diverse. Il servizio di consultazione è un servizio che è possibile nonché – nella generalità dei casi – altamente consigliabile attivare, che nasce per ovviare agli effetti indesiderati, dovuti alla rigida applicazione delle indicazioni del Garante della Privacy, che ha imposto all’agenzia delle Entrate, per motivi di riservatezza, la cancellazione dai propri sistemi di ogni fattura elettronica trasmessa e consegnata tramite lo Sdi e la conseguente memorizzazione di una sola parte dei dati in essa contenuti – detti «Dati fattura» – non appena la fattura elettronica emessa dal fornitore viene consegnata dallo Sdi al cliente.
Le regole di funzionamento del servizio di consultazione sono contenute nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (89757/2018) che, rispetto alla sua versione originaria, è stato più volte modificato, inizialmente dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e poi dai provvedimenti del 29 aprile 2019 del 30 maggio 2019.
In estrema sintesi, solo gli operatori Iva e i consumatori finali che aderiranno dal 1° luglio al 31 ottobre 2019 al servizio per la consultazione delle fatture elettroniche, potranno continuare a consultare le proprie fatture (emesse e/o ricevute) sul sito «Fatture e corrispettivi». In caso di mancata adesione, invece, l’agenzia delle Entrate a partire dal 1° novembre provvederà a cancellarle immediatamente, non appena i file Xml verranno consegnati.
In altre parole, dopo il 31 ottobre, le fatture consegnate dallo Sdi all’hub dell’intermediario (ad esempio l’hub della software house) oppure alla Pec del cliente, oppure ancora dallo stesso scaricate manualmente dal portale «Fatture e corrispettivi» – laddove per comportamento concludente vi è stata l’effettiva “presa in carico” della fattura – non potranno più essere ri-scaricate o visionate dal portale “Fatture e corrispettivi» da parte di chi non aderirà al servizio di consultazione. L’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019.
Un grosso problema per le aziende che, ad esempio, oggi ricevono le fatture passive tramite l’hub della propria software house oppure tramite Pec, per le quali il commercialista effettua in autonomia lo scarico dal sito «Fatture e corrispettivi» per la contabilizzazione oppure anche solo ai fini di un controllo. O anche per quelle aziende che non essendosi attrezzate, operano lo scarico dal sito «Fatture e corrispettivi» e per le quali il commercialista non potrà più operare il medesimo scarico ai fini della contabilizzazione.
In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione.
Per gli operatori Iva l’adesione potrà essere effettuata anche tramite un intermediario fiscale appositamente delegato al servizio di consultazione.
I punti essenziali da tenere a mente sono dunque i seguenti:
•fino al 1° luglio 2019 non è necessario (e neppure possibile) fare nulla;
•dal 1° luglio 2019 e per i successivi quattro mesi (fino al 31 ottobre 2019) sarà possibile effettuare l’adesione al servizio da parte contribuenti titolari di partita Iva, nonché ai condomini e agli enti non commerciali;
•a partire dal 1° novembre 2019, qualora non si sia effettuata l’adesione al servizio di consultazione, non sarà più possibile visionare e scaricare le fatture ricevute, in quanto queste verranno cancellate e delle stesse rimarranno memorizzati sui sistemi dell’agenzia delle Entrate esclusivamente i «Dati Fattura».
Che cosa sono i «dati fattura»
Il paragrafo 1.2, contenuto nell’ultima stesura del provvedimento del 30 aprile 2018, chiarisce esattamente che cosa si intende per «dati fattura»:
“1.2 … omissis … Ai fini del presente provvedimento per “Dati Fattura” si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, a esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso lo Sdi, riportati in allegato (Allegato B), compreso il codice hash di cui al punto 4.8.”
In sintesi per «Dati fattura» si intendono:
•i dati fiscalmente rilevanti, ad esclusione dei dati di corpo di cui alla lettera “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”;
•i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso lo Sdi, riportati nell’Allegato B.
La lettura del citato Allegato B risulta piuttosto interessante, in quanto vengono in esso espressamente indicati i dati del file Xml della fattura elettronica che saranno da questo estratti, subito prima della cancellazione della fattura, e che rimarranno memorizzati nei “Dati Fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Tra i dati che verranno sempre memorizzati nei “Dati Fattura” abbiamo:
•i dati del trasmittente (tag 1.1 );
•i dati del fornitore (tag 1.2 e 1.3 );
•i dati del cliente (tag 1.4 );
•i dati generali del documento (tag 2.1.1 );
•tutti i dati di trasporto (tag 2.1.8 e 2.1.9 ).
A questi, nei casi particolari indicati, si andranno ad aggiungere:
•i dati dell’ordine di acquisto e del contratto, qualora previsti dal D.lgs. 50/2016, ossia dal codice degli appalti pubblici (tag 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4 , 2.1.5 , 2.1.6 e 2.1.7 );
•il blocco dei dati relativi alle operazioni accessorie che devono indicare gli autotrasportatori per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell’Iva (tag 2.1.10 ).
Per ultimi verranno memorizzati anche alcuni dei dati di corpo della fattura, ovvero:
•alcune informazioni di rigo del corpo (tag 2.2.1.1 e 2.2.1.2 );
•per ciascun rigo le informazioni relative al prezzo (tag 2.2.1.9 , 2.2.1.10 , 2.2.1.11 e 2.2.1.12 );
•solo in alcuni casi il codice articolo (tag 2.2.1.3 ), ossia quando l’elemento 2.2.1.3.1 risulta valorizzato con codici predefiniti indicati da norme o provvedimenti fiscali. Ad esempio se la fattura è relativa alla vendita di gasolio o benzina, l’elemento è valorizzato con la dicitura “CARB” e il codice prodotto riferito alla Tabella dei prodotti energetici TA13.
Peculiarità del servizio di memorizzazione delle fatture
Nelle motivazioni del citato provvedimento vengono fornite alcune interessanti spiegazioni che permettono di capire meglio come funziona il sistema di memorizzazione e di cancellazione. Innanzitutto viene chiarito che poiché il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file Xml della fattura da parte dell’agenzia delle Entrate, è sufficiente che l’adesione venga effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente).
In definitiva, l’agenzia delle Entrate procede alla materiale cancellazione dei file Xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
•assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate sia da parte del cedente/prestatore che del cessionario/committente;
•presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
Tuttavia, anche qualora la fattura Xml venga memorizzata e non venga cancellata, saranno resi disponibili in consultazione i file Xml delle fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione al servizio di consultazione (cedente/prestatore o cessionario/committente).
Lo scenario
Speriamo che quella che appare forse come un’inutile compilazione, sia davvero l’ultimo dei tasselli burocratici che mancavano per completare l’iter della fatturazione elettronica.
Pur comprendendo tutte le esigenze di privacy, probabilmente si sarebbe potuto fare a meno di far gravare sul contribuente – ovvero sul suo intermediario fiscale – questo ulteriore adempimento, il cui mancato assolvimento potrebbe avere conseguenze irreversibili, perlomeno per quei soggetti che, non essendo dotati di sistemi avanzati di gestione delle fatture, si potrebbero trovare impossibilitati a entrare in possesso delle fatture non ricevute o non correttamente memorizzate all’atto del ricevimento.
Dal punto di vista sostanziale si sarebbe potuto – a nostro avviso – trovare una soluzione diversa, comunque tutelante per il contribuente, ma meno invasiva, rendendo, ad esempio, sì possibile la cancellazione delle fatture, ma solo su richiesta.
In alternativa, si sarebbero potuti almeno esonerare i soggetti che avevano già richiesto e attivato il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture presso l’agenzia delle Entrate, stante che i due servizi richiedono di fatto le stesse autorizzazioni da parte del soggetto passivo.
Il tutto in attesa di una fatturazione elettronica 2.0 ancora più evoluta, che consenta a tutti una riconciliazione completamente automatizzata tra ordini, fatture e incassi/pagamenti ancora più completa, che il tracciato arricchito AssoSoftware già ora consente alle aziende che lo hanno adottato.