di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Desideriamo fare qualche riflessione sulle modalità di acquisizione dei dati precompilati necessari ai fini dell’applicazione dei nuovi Isa, stabilite dal recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 maggio scorso (126200/2019), in particolare dal paragrafo «8. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica».
Dopo aver illustrato sinteticamente le modalità che dovranno essere adottate quest’anno dagli intermediari fiscali per acquisire, dall’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, i dati precompilati personalizzati per contribuente necessari per elaborare il calcolo degli Isa, abbiamo voluto provare a elaborare alcune proposte alternative che, nell’ambito di quelle che deve essere sempre essere il massimo rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza dei dati, potrebbero rappresentare – qualora accolte dall’agenzia delle Entrate – modalità operative assai più semplici di quella attuale.
L’acquisizione dei dati precompilati Isa da parte degli intermediari
Per richiedere all’agenzia delle Entrate la messa a disposizione in modalità massiva dei dati precompilati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari fiscali (ossia i soggetti di cui dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) possono operare in due diverse modalità:
•qualora già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati;
•qualora non risultino delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente (e non lo vogliano o non lo possano nel frattempo diventare), devono acquisire una specifica delega, valida esclusivamente per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante. Dovranno poi trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti da cui sono stati delegati.
Nel file inviato dovranno essere indicati per ciascun contribuente delegante, i seguenti elementi:
•codice fiscale del contribuente;
•codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
•numero e data della delega;
•tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
•gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018 (anno fiscale 2017) o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 (anno fiscale 2017).
Le deleghe acquisite dovranno essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
•numero progressivo e data della delega;
•codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
•estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
In entrambi i casi i file potranno essere predisposti dall’intermediario fiscale tramite un software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate oppure più semplicemente tramite il proprio software gestionale, che li genererà in modo automatico, acquisendo le informazioni necessarie proprio dal database, in osservanza delle specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2 del provvedimento. Sarà reso disponibile da parte dell’agenzia delle Entrate anche il software di controllo.
Proposte alternative
Basta una rapida lettura serale a uno qualsiasi dei forum dei commercialisti, per capire che quando si parla di deleghe all’intermediario e di registri delle deleghe, lo sconcerto e la rabbia, riferiti a una burocrazia definita in molti post “inutilmente invalidante”, diventano prevalenti su quelli che dovrebbero essere i contenuti normativi.
Dopo la pesantissima esperienza della fatturazione elettronica, non ancora conclusa vista la necessità – in molti casi – di dover nuovamente acquisire le deleghe per la “consultazione” delle fatture elettroniche, per non vedersele “cancellate” dall’agenzia delle Entrate, non è possibile non percepire il forte malumore degli addetti ai lavori in riferimento a soluzioni non adeguate.
Ben inteso, nessuno degli addetti ai lavori vuole superare o aggirare i concetti di riservatezza e di sicurezza dei dati. Tuttavia le soluzioni operative che vengono attualmente adottate un po’ da tutti gli enti, pubblici e privati, in tema di rispetto delle disposizioni del Gdpr, sono così fortemente invalidanti da risultare poi poco tutelanti, laddove spesso l’unico modo di riuscire materialmente lavorare per alcuni operatori – come molti raccontano, nei forum stessi – è quello di operare con credenziali non proprie, in barba ad ogni divieto.
Ma si vuole davvero tutto ciò? Davvero non esistono alternative più efficienti? Proviamo a fare qualche ragionamento sui dati precompilati degli Isa. Il motivo per cui i dati precompilati sono e devono rimanere riservati è piuttosto semplice: contengono informazioni potenzialmente riservate relativi all’azienda e, qualora persona fisica ancorché titolare di Partita Iva, anche dati personali del contribuente, che è corretto che siano e rimangano riservati. Quindi, pur non potendo scaricare liberamente tali informazioni, rimangono comunque a disposizione diverse ipotesi alternative, che proviamo a illustrare come “proposte” per gli anni a venire.
1) La prima proposta consiste nell’utilizzo di un servizio di download automatico dei dati precompilati, richiamabile direttamente dal software gestionale in modalità “accreditata”, con le credenziali dell’intermediario fiscale (login, password e Pin, oppure con apposito certificato reso disponibile dall’agenzia delle Entrate sulla sua area riservata). Tale servizio sarebbe in grado di fornire i dati precompilati agli intermediari che già ora risultano delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.
Tale modalità, che ha il pregio di poter essere realizzata anche in modo asincrono, suddividendo le attività in due fasi – la richiesta e poi, a seguire, lo scarico dei dati non appena disponibili – avrebbe come unica controindicazione quella di poter operare solo in presenza di delega attiva per il cassetto fiscale.
Tuttavia nulla vieterebbe di poter estendere la funzionalità anche agli intermediari fiscali che, nel frattempo, avessero richiesto e ottenuto la delega specifica prevista dal paragrafo 8.2 di cui al provvedimento del 10 maggio 2019, relativa ai soli dati precompilati Isa.
2) La seconda proposta consiste nell’utilizzo di un “motore” di calcolo “online”, richiamabile in modalità “anonima”, collocato all’interno dell’infrastruttura dell’agenzia delle Entrate, laddove il meccanismo potrebbe essere quello inverso rispetto a quello attualmente in uso.
I software gestionali potrebbero fare una “chiamata anonima” al servizio dell’agenzia delle Entrate, comunicando i dati del modello necessari al calcolo. L’integrazione con i dati precompilati del contribuente verrebbe fatta in modo automatico direttamente sui sistemi dell’agenzia delle Entrate, così come anche tutto il calcolo. In risposta i sistemi dell’agenzia delle Entrate restituirebbero all’applicativo gestionale chiamante esclusivamente il risultato di calcolo, al netto dei dati precompilati, quindi senza particolari necessità di riservatezza.
La controindicazione a una soluzione di calcolo online che si basi esclusivamente sui servizi “esposti” dall’agenzia delle Entrate è quella della “tenuta” del carico, nonché del rischio connettività. Tuttavia nulla vieta di poter considerarla come valida alternativa qualora non implementata come soluzione esclusiva, bensì come soluzione a supporto, in quei casi in cui non è per vari motivi possibile reperire i dati precompilati con delega.
3) La terza proposta – più complessa e da analizzare nei dettagli – consiste nell’utilizzo parallelo delle infrastrutture degli intermediari tecnici, in appoggio a quelle dell’agenzia delle Entrate. In questo caso si potrebbe ipotizzare, ad esempio, che l’acquisizione dei dati precompilati potrebbe essere effettuata senza delega e in modo automatico dal “motore” di calcolo che viene eseguito nei medesimi hub che già attualmente gestiscono la fatturazione elettronica mentre all’intermediario fiscale potrebbe essere consegnato esclusivamente il risultato del calcolo.
In questo caso le esigenze di riservatezza dovrebbero essere rispettate dal gestore del sistema Cloud, il quale – va ricordato – già ora utilizza canali sicuri e risulta accreditato ai servizi dell’agenzia delle Entrate per la fattura elettronica e al contempo spesso obbligato a garantire contrattualmente la sicurezza e la tutela dei dati laddove vi sia già una fruizione del software gestionale via internet (soluzioni SaaS), in quanto tali dati sono già attualmente memorizzati dal gestore sul sistema, non appena inseriti dall’intermediario fiscale. Ovvio che entrambe le ultime due proposte si basano sul requisito di non rendere visibili sui sistemi dell’intermediario fiscale i dati precompilati, che però potrebbero continuare a essere consultabili sul sito dell’agenzia delle Entrate in caso di dubbi o contestazioni.
Conclusioni
Sicuramente si possono ipotizzare anche altre soluzioni e potrebbero nascere nuove idee. Quello che è certo è che imporre un utilizzo inutilmente complesso dell’informatica fa male a tutti. Porta a una disaffezione degli utilizzatori e a non percepire più i vantaggi legati all’utilizzo dei software. Come AssoSoftware crediamo fortemente a un’informatica utile e fruibile. Soluzioni che, per raggiungere gli obiettivi prefissati, richiedono passaggi inutili quando invece i medesimi obiettivi potrebbero essere raggiunti in modo più semplice e lineare, non creano valore e vanno abbandonate e sostituite al più presto con altre efficaci ed efficienti.