Convertito il decreto-legge su stabilità finanziaria – Norma su 5G e Golden power
E’ stato definitivamente approvato il disegno di legge A.C. n. 1789, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”.
Il provvedimento contiene, all’articolo 1, la disposizione su 5G e Golden power. La disposizione aggiorna la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.
I servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G costituiscono, ai sensi della nuova normativa, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, essendo pertanto soggetti all’eventuale esercizio dei poteri di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni indicate. E’ previsto l’assoggettamento a notifica per i contratti o gli accordi, qualora stipulati con soggetti esterni all’Unione europea, che abbiano ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette a notifica sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.
Viene disposto che l’impresa debba notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull’atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.
Le nuove disposizioni prevedono che, entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunichi l’eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste che dovranno essere rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini, l’operazione potrà essere effettuata.
Si allega il testo che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.