a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
L’errata applicazione della separazione delle attività può essere disconosciuta dall’agenzia delle Entrate
La recente sentenza della Cassazione 24022/2024 sulla separazione della attività ai fini Iva, ci permette di ritornare su uno degli argomenti che più frequentemente interessano le richieste di supporto da parte dei clienti – aziende o intermediari fiscali – ai reparti di assistenza delle software house associate ad AssoSoftware.
Grazie all’opzione per la separazione delle attività ai fini Iva è possibile applicare l’imposta separatamente per ciascuna attività. Ma quali sono i requisiti per farlo correttamente? E che impatti ci sono a livello di utilizzo delle procedure software?
L’articolo 36 del Dpr 633/1972 elenca:
- ai commi 2 e 4, i casi in cui tale separazione risulta obbligatoria;
- al comma 3, i casi in cui la separazione delle attività risulta possibile, ma in ogni caso facoltativa.
Partendo da quest’ultimo, la facoltà di separazione delle attività di cui al comma 3 è riservata ai soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni.
L’obbligo di separazione
L’obbligo di separazione delle attività di cui al comma 2 è riservato ai soggetti che esercitano contemporaneamente imprese e arti o professioni, nel qual caso l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
L’obbligo di separazione delle attività di cui al comma 4 riguarda, invece, le attività di commercio al minuto di cui all’articolo 24, comma 3, le attività agricole di cui all’articolo 34, le attività relative a particolari settori di cui all’articolo 74, comma 6, e quelle delle attività spettacolistiche di cui all’articolo 74-quater, comma 5.
Di fatto le possibilità sono davvero innumerevoli, per cui risulta quindi indispensabile effettuare le necessarie verifiche in riferimento alle citate disposizioni contenute articolo 36, del Dpr 633/1972, prima di decidere se risulta possibile effettuare (o non effettuare) la separazione delle attività.
I criteri per la separazione delle attività
In caso di erronea applicazione della separazione delle attività, questa potrebbe essere poi disconosciuta dall’agenzia delle Entrate, come ad esempio nel caso trattato dalla citata sentenza della Cassazione, che ha sancito che l’opzione in discorso, per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, è ammissibile solo laddove le attività economiche siano «sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi» e che quindi tali attività siano «suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa».
Ciò detto, dal punto di vista meramente operativo non risulta necessaria, ai fini della separazione delle attività, l’attribuzione di un diverso codice Ateco, così come non è decisiva la mera attribuzione di un diverso codice Ateco per poter optare per la separazione delle attività.
A livello software, storicamente quasi tutti i gestionali permettevano la separazione delle attività solo nel caso in cui a ciascuna attività fosse attribuito un diverso codice Ateco.
L’esperienza oramai più che quarantennale nello sviluppo di procedure gestionali ha portato, tuttavia, tutte le software house a rendere maggiormente flessibili i prodotti, che nella generalità dei casi permettono ora di tenere separate le attività indipendentemente dall’attribuzione o meno di codici Ateco diversi tra un’attività e l’altra.
Si tratta comunque una scelta operativa dell’azienda o dell’intermediario fiscale, cui il software gestionale si adegua sulla base delle impostazioni effettuate.
I Gruppi Iva
Va infine ricordato che la separazione delle attività trova molto spesso riscontro anche nei Gruppi Iva, laddove in molti casi le partecipanti al gruppo sono imprese dello stesso settore, in multiattività Iva, con secondarie di servizi che spesso operano anch’esse nel medesimo settore di servizi e dispongono del medesimo codice Ateco.
Il meccanismo del Gruppo Iva fa sì che le liquidazioni Iva possano essere elaborate per singola attività Iva, nell’ambito di “bacini” che raggruppano in modo omogeneo le attività delle diverse partecipanti. In altre parole, devono essere effettuate aggregazioni “trasversali” a livello di singola attività per aziende diverse.
Anche in questo caso i software gestionali specializzati sono in grado di raggiungere l’obiettivo di predisporre correttamente la liquidazione Iva del Gruppo, la Li.Pe. e la dichiarazione Iva, con un elevatissimo livello di automazione.