quot fisco 30.04

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Lo scorso 9 aprile (clicca qui per consultare l’articolo ) avevamo provato a fornire un quadro di sintesi circa il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2020, scadenza che in presenza di un volume d’affari su base annua superiore a 400mila euro scatterà anticipatamente già dal prossimo 1° luglio.

 

Solo pochi giorni dopo, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 99297/2019 (clicca qui per consultarlo ), con il quale nel confermare quelle che erano state nostre ipotesi interpretative e operative, ha aperto a scenari molto interessanti per gli esercenti e per gli intermediari fiscali che li assistono. Si tratta, in effetti, di un provvedimento che potrebbe avere potenzialmente una rilevante portata innovativa, qualora si riuscisse concretamente a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che sembra prefissarsi.

Proviamo ad approfondire, di seguito, i due passaggi del provvedimento che dal punto di vista operativo risultano i più significativi per gli operatori.
●La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura sarà possibile generare il «documento commerciale» al decreto interministeriale del 7 dicembre 2016.

●Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia saranno messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, appositamente delegato dal contribuente stesso, in un’apposita area dedicata e riservata presente sul sito web delle Entrate. Il conferimento/revoca della delega potrà essere effettuato con le modalità al provvedimento delle Entrate del 5 novembre 2018.

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi tramite la procedura web delle Entrate
Che gli scontrini fiscali prodotti dai registratori di cassa venissero sostituiti dal «documento commerciale» prodotto dal registratore telematico era abbastanza chiaro, perlomeno a chi aveva già un po’ approfondito la problematica. Ma che fine avessero fatto le ricevute fiscali non era per nulla chiaro a nessuno. Ebbene, il provvedimento chiarisce di fatto che le ricevute fiscali vengono anch’esse sostituite dal «documento commerciale», che però dovrà essere prodotto dalla procedura web delle Entrate.
Quindi la procedura web delle Entrate eseguirà due funzioni:
genererà il «documento commerciale» al decreto interministeriale del 7 dicembre 2016;
effettuerà la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In realtà si tratta esattamente delle stesse due funzioni che già vengono eseguite dal registratore telematico, di cui la procedura web delle Entrate diventa di fatto una possibile alternativa. In relazione al primo dei due punti, va precisato che, stante l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, il «documento commerciale» essere emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, ossia mediante i medesimi strumenti tecnologici che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Quindi – al netto di chiarimenti che possano fornire indicazioni diverse, al momento non previsti né pervenuti – non sembrerebbe possibile generare il “documento commerciale» con strumenti diversi dal registratore telematico ovvero dalla procedura web messa a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web delle Entrate. Il tutto renderebbe peraltro del tutto coerente l’alternatività delle due soluzioni informatiche adottabili, contemperando le esigenze fiscali delle Entrate con la necessità di garantire a livello commerciale i clienti dell’esercente, in qualità di acquirenti.
Va peraltro ricordato che il «documento commerciale» qualora emesso in modalità ordinaria, ossia senza valenza fiscale, può non contenere alcun dato del cliente, dovendo contenere esclusivamente le seguenti informazioni:
data e ora di emissione;
numero progressivo;
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
numero di partita Iva dell’emittente;
ubicazione dell’esercizio;
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio Aic);
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

In questo caso il «documento commerciale» avrà valenza esclusivamente commerciale (articolo 3, del decreto interministeriale del 7 dicembre 2016), dovendo esclusivamente:
certificare l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante;
costituire titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Qualora invece il «documento commerciale» venga richiesto dal cliente con valenza fiscale (articolo 5), questo potrà essere utilizzato:
per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
per l’applicazione dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da Ddt o da altro documento idoneo, nel qual caso può essere emessa una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Qualora il «documento commerciale» venga emesso con valenza fiscale, dovrà essere richiesto dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente stesso (articolo 4).

Acquisizione dei corrispettivi dal portale Fatture e corrispettivi
Il registratore telematico è un «dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco e in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale». Tale definizione, tratta dal documento di specifiche tecniche, ci permette di capire che la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è effettuata automaticamente dal dispositivo stesso, in un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo. La trasmissione viene effettuata nella fascia oraria 00:00 – 22:00, a partire dal giorno successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti, il registratore telematico dovrà ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera.

Ebbene, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente – titolare dell’apparecchio o del suo intermediario fiscale, appositamente incaricato dal contribuente stesso mediante delega di cui al provvedimento delle Entrate del 5 novembre 2018 – i dati fiscali dei corrispettivi inviati dal registratore telematico, nell’apposita area dedicata e riservata presente sul sito web Fatture e corrispettivi. In questo modo l’intermediario fiscale, qualora delegato dal contribuente, potrà scaricare i flussi dei corrispettivi mensili e importarli sul proprio gestionale, per poterli elaborare ai fini Iva e reddituali. Tale scarico potrà chiaramente avvenire anche in relazione ai corrispettivi memorizzati e trasmessi dall’esercente tramite l’applicazione web delle Entrate.

Non sarà quindi necessario, per l’esercente, stampare i corrispettivi mensili e portarli al proprio consulente fiscale (commercialista, associazione di categoria, eccetera), ma potrà essere il consulente fiscale stesso ad operare in totale autonomia, con dati certi e nei tempi a lui più congeniali. Dal punto di vista tecnico l’agenzia delle Entrate si è resa disponibile, con AssoSoftware, ad analizzare la fattibilità di un accesso all’area dedicata del portale Fatture e corrispettivi anche tramite web service, in modo tale da consentire l’acquisizione diretta, da parte dei gestionali, dei flussi dei corrispettivi mensili, senza la necessità di dover effettuare il download manuale dei dati da parte degli operatori delle imprese esercenti o degli intermediari fiscali delegati.

L’adeguamento dei software
AssoSoftware, insieme alle società di software associate, e queste ultime insieme ai propri clienti (aziende e commercialisti), stanno valutando possibili soluzioni applicative che possano semplificare e velocizzare le attività connesse all’emissione, nonché scarico e registrazione dei corrispettivi.

In relazione al primo punto, un’ipotesi possibile sarebbe quella di far evolvere gli attuali gestionali di fatturazione elettronica per affiancare l’applicazione web delle Entrate, in riferimento a quegli esercenti che – per ridotta dimensione – non necessitano di un registratore telematico, ma che comunque hanno interesse ad utilizzare un software che possa fornire una struttura applicativa gestionale più completa (gestione del magazzino, eccetera) di quella che può fornire la sola applicazione web delle Entrate. Chiaramente bisognerà trovare delle soluzioni tecniche compatibili con le esigenze di sicurezza e di inalterabilità dei dati fin dall’origine richieste dalle norme sui corrispettivi telematici.

In relazione al secondo punto l’ipotesi preferibile sarebbe quella di poter effettuare il download automatico direttamente dall’interno dei gestionali, tramite web service, dei corrispettivi memorizzati e trasmessi dai Registratori telematici ovvero dall’App delle Entrate. In una prima fase, qualora non ancora disponibili i web services, le procedure potrebbero essere adattate per l’import manuale dei flussi scaricati dal sito Fatture e corrispettivi, laddove comunque non mancherebbero difficoltà legate alla necessità di mappare ciascun flusso scaricato con i codici Iva e con conti contabili utilizzati sul gestionale, nonché – nei casi più complessi – gestire le mappature con le attività Iva separate e con i centri di costo.
Il tutto è al momento ancora in fase di valutazione, anche se le attività di produzione non potranno che iniziare già dai mesi di maggio o giugno se si vorrà essere tutti pronti per l’autunno.