Il decreto Irpef Ires approvato in via preliminare dal Cdm introduce il principio di omnicomprensività nel calcolo del reddito e risolve il problema delle somme fatturate e incassate a cavallo d’anno
Il 30 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che opera una revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale.
In questo nostro breve approfondimento vogliamo porre l’attenzione sulle prime tre novità contenute nella revisione della disciplina Irpef dei redditi di lavoro autonomo e sui loro effetti operativi nonché, a seguire, sulle loro implicazioni lato software in vista dell’esigenza, non appena il decreto sarà entrato in vigore, di adeguare opportunamente le procedure gestionali di area contabile e fiscale realizzate dalle software house associate ad AssoSoftware.
Il principio di “omnicomprensività”
La prima novità, contenuta nell’articolo 54 del Tuir, sarà l’adozione del principio di “omnicomprensività”, seppur corredato da una serie di deroghe, esclusioni e limiti.
La regola generale sarà quindi che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Ciò renderà più semplice e certa la determinazione dell’imponibile.
Somme percepite nel periodo d’imposta successivo
La seconda novità riguarderà le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d’imposta, che dovranno essere imputate al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per il sostituto di effettuare la ritenuta.
La nuova impostazione consentirà di superare l’annoso problema operativo che riguarda i compensi pagati a fine anno ed effettivamente incassati (o meglio, percepiti) all’inizio dell’anno successivo.
Il caso è quello, ad esempio, dei pagamenti effettuati con bonifico bancario per i quali il committente effettua il pagamento prima della fine dell’anno (ad esempio il 31 dicembre), ma il lavoratore autonomo riceve la disponibilità del compenso sul proprio conto corrente l’anno successivo (ad esempio il 2 gennaio).
In questo modo vi sarà anche una perfetta corrispondenza tra la CU elaborata dal sostituto d’imposta e quanto dovrà essere indicato nel quadro RE del modello dichiarativo Redditi PF del percipiente nel medesimo periodo d’imposta.
Il rimborso spese
La terza novità attiene al problema del rimborso delle spese sostenute del professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Le regole in vigore prevedono che i rimborsi spese concorrono alla formazione del reddito, ma ne è tuttavia consentita la deduzione. Non è detto, tuttavia, che tale deduzione sia sempre integrale, in quanto le regole attualmente in vigore prevedono diverse limitazioni alla deduzione dei costi.
A ciò si aggiunge l’ulteriore problematica della ritenuta fiscale, in quanto finora il committente è stato tenuto a effettuare la ritenuta fiscale non solo sulla componente del compenso, ma anche sulla parte rimborsata delle spese addebitate, sottraendo liquidità al professionista.
Il nuovo testo dell’articolo 54 esclude espressamente dalla formazione del reddito di lavoro autonomo il rimborso delle spese sostenute e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché esclude dai compensi in natura le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente.
Le modifiche ai software
Queste prime tre novità della riforma della disciplina Irpef dei redditi di lavoro autonomo comporteranno la necessità di effettuare specifiche implementazioni sui software di parcellazione e fatturazione, di contabilità e di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi. In particolare:
- in relazione alla prima novità, gli impatti lato software dell’adozione del principio di “omnicomprensività” dovrebbero concretizzarsi nella revisione approfondita, da parte delle software house, del PdC dei professionisti e del trattamento fiscale di tutti quei conti ai quali dovrà essere applicata la nuova “regola generale”;
- in relazione alla seconda novità, per poter gestire l’imputazione del reddito al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per il sostituto di effettuare la ritenuta, dovranno essere affrontate e risolte le complicazioni dovute alla necessità di “differenziare” la reale data di incasso (o meglio, di percezione) rispetto a quella di pagamento utilizzata dal fornitore per l’applicazione della ritenuta. In questo caso sarebbe fortemente auspicabile che fosse consentito al contribuente di indicare, anche sui registri, direttamente la data di pagamento in luogo di quella dell’incasso, per evitare di dover modificare pesantemente tutte le procedure informatiche;
- per quanto riguarda la terza novità, che attiene al rimborso delle spese sostenute del professionista e addebitate analiticamente al committente che andranno escluse dai compensi, gli impatti lato contabile dovrebbero limitarsi alla riclassificazione fiscale dei conti utilizzati per contabilizzare tali rimborsi. Lato parcellazione e fatturazione, invece, dovranno probabilmente essere revisionate tutte le relative tabelle, per evitare l’applicazione della ritenuta in fase di emissione della parcella.